La Commissione Tributaria regionale di Bologna, con la sentenza 693/13/2016, ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione del giudice tributario di primo grado (CTP di Forlì), valutando inerente il costo sostenuto da una società per le prestazioni di servizio di natura commerciale addebitate dalla controllante residente in Italia. Inoltre, la CTR ha confermato che per ottenere la piena deducibilità dal reddito d’impresa delle spese, spetta al contribuente l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e la congruità dei costi sostenuti.
wordpress theme by initheme.com