Ebbene, per le Sezioni Unite la doglianza è infondata perché tra le diverse tesi in materia è da preferire quella “dell’incompatibilità dell’impresa familiare con la disciplina delle società di qualunque tipo”.
Infatti si deve ritenere che “l’istituto dell’impresa familiare, introdotto con la riforma del diritto di famiglia (articolo 89, legge 19 maggio 1975 n. 151), in chiusura di regolamentazione del regime patrimoniale della famiglia, abbia natura residuale rispetto a ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile. Il che si evince dallo stesso incipit dell’articolo 230 bis C.c. (“salvo che sia configurabile un diverso rapporto”).
Appare quindi coerente la conclusione che la disciplina sussidiaria dell’impresa familiare sia da intendere recessiva, nel sistema di tutele approntato, allorché non valga a riempire un vuoto normativo, stante la presenza di un rapporto tipizzato, dotato di regolamentazione compiuta e autosufficiente”.
Per le Sezioni Unite, poi, non si può parlare (ad esempio nei casi come quello di specie) di un vuoto assoluto di tutela del lavoro prestato dal familiare, “restando applicabile, in ultima analisi, il rimedio sussidiario, di chiusura, dell’arricchimento senza giusta causa” di cui all’articolo 2041 del codice civile.
In conclusione il ricorso è stato dichiarato infondato, quindi respinto.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/l-impresa-familiare-secondo-le-sezioni-unite,3,24550
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