È quanto emerge dalla sentenza 9 ottobre 2014 n. 42002 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.
Gli Ermellini hanno annullato – rinviando alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame – la condanna emessa nei confronti dell’ex amministratore di una SRL in relazione all’omesso versamento dell’IVA dovuta (185mila euro) sulla base della dichiarazione per il 2006, a sua firma.
La difesa ha fatto presente che all’epoca della scadenza dell’obbligo tributario l’imputato era cessato dalla carica di amministratore, sicché non aveva più il potere di procedere all’adempimento dell’obbligazione fiscale.
Tuttavia, secondo la Corte d’appello, sul soggetto che firma la dichiarazione grava un dovere di sorveglianza in ordine all’esatto adempimento degli obblighi che ne derivano, tanto più che nella specie l’ex amministratore aveva mantenuto generici poteri rappresentativi della società, secondo i termini statutari.
Ebbene, la ratio decidendi del giudice dell’appello non ha superato il vaglio di adeguatezza logica operato dalla Suprema Corte.
Gli Ermellini hanno spiegato che non è sufficiente a fondare la penale responsabilità per il reato contestato un generico potere rappresentativo della compagine sociale, attribuito secondo i termini statutari a tutti i soci della compagine cui essi partecipano, essendo a tal fine necessario l’esercizio di un potere rappresentativo specificamente volto all’attuazione dei poteri tributari.
Non è corretto poi ipotizzare “che nel caso in cui il nuovo legale rappresentante della società, subentrato a quello che abbia sottoscritto la dichiarazione fiscale, ometta il pagamento della risultante imposta, possa essere responsabile per il fatto del terzo l’originario legale rappresentante, il quale, laddove in ipotesi fosse del tutto uscito dalla compagine sociale, si troverebbe di fatto persino nella materiale impossibilità di adempiere a quel dovere di attenzione che, invece, la Corte milanese gli assegna”.
In definitiva, la Suprema Corte ha annullato alla sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello meneghina che dovrà rivalutare la ricorrenza degli elementi idonei a fondare la responsabilità penale del prevenuto (tenendo anche presente la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/14 che ha innalzato le soglie minime di punibilità con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011).
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