Diventano finalmente operative le disposizioni del richiamato l’art. 20 del D.Lgs. 175/2014, sebbene con più di un mese di ritardo rispetto al previsto.
La norma prevedeva infatti che l’Agenzia delle Entrate mettesse a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma (13.12.2014 -12.04.2015) al fine di dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.
Dunque il termini per l’operatività delle nuove disposizioni era fissato al 12.04.2015.
Secondo l’Agenzia delle Dogane il ritardo è da imputare alla elevata percentuale di errori rilevati nell’indicazione degli estremi delle dichiarazioni d’intento nelle dichiarazioni doganali, circostanza, quest’ultima, che impediva di attivare l’interoperabilità tra il sistema AIDA e il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, necessaria per dispensare gli importatori dall’adempimento della presentazione della copia cartacea (vedi nota 46452/RU del 20 Aprile 2015 dell’Agenzia delle Dogane).
Avendo ora constatato una riduzione degli errori di compilazione, viene fissata al 25 maggio 2015 (oggi) la data di attivazione dei nuovi controlli e dell’interoperabilità con l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, da oggi, gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione (vedi Nota n. 58510 del 20 maggio 2015 dell’Agenzia delle Dogane).
Viene inoltra resa operativa la possibilità di presentare la Dichiarazione d’intento per più importazioni.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38 del 13.04.2015, ha ammesso la possibilità, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, di presentare una dichiarazione d’intento che possa riguardare una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento. Nella nota 46452/RU del 20 Aprile 2015, l’Agenzia delle Dogane aveva chiarito che “con successiva nota, che sarà diramata non appena si ridurrà la percentuale degli errori di compilazione riguardanti gli estremi della dichiarazione d’intento […], si comunicherà la data a partire dalla quale saranno in esercizio tali procedure, condizione necessaria per l’utilizzo in dogana anche della dichiarazione d’intento valida per più operazioni”.
In linea con quanto previsto dalla citata risoluzione, con comunicazione del 20 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni d’intento. Pertanto, per le operazioni di importazione, l’operatore può compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento.
Nel primo caso, inserisce il “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell’impegno del plafond IVA, in quanto l’importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.
Nel secondo caso, inserisce l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.
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