Autore: EUROCONFERENCE di Gennaro Napolitano
La Legge di bilancio per il 2021 ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle c.d. Zone Economiche Speciali – ZES (articolo 1, commi 173–176, L. 178/2020).
In particolare, a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES, istituite ai sensi del D.L. 91/2017, è prevista per una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento di tale attività.
La riduzione opera a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è stata iniziata e per i sei successivi (comma 173).
Ai sensi del comma 174, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione le imprese beneficiarie devono:
Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già usufruito. Inoltre, è ulteriormente richiesto che le imprese beneficiarie non versino in stato di liquidazione o di scioglimento (comma 175).
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, anche per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura (comma 176).
Le Zone Economiche Speciali
Con l’obiettivo di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, l’articolo 4 D.L. 91/2017 (recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e convertito, con modificazioni, dalla L. 123/2017) ha previsto la possibilità di istituire le c.d. ZES, Zone Economiche Speciali, all’interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall’articolo 5 dello stesso D.L. 91/2017.
Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico-funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN–T).
Con il D.P.C.M. 25.01.2018, n. 12, sono state definite:
Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni “meno sviluppate” (vale a dire con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) e “in transizione” (cioè con PIL pro capite tra il 75 e il 90% della media europea). In Italia appartengono alla prima categoria la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, la Puglia e la Campania, mentre sono regioni in transizione la Sardegna, l’Abruzzo e il Molise.
Ciascuna regione può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche richieste.
Le regioni che non posseggono aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale.
In particolare, le proposte di istituzione di una ZES, corredate da un piano di sviluppo strategico, devono essere presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate.
Ciascuna ZES è istituita con D.P.C.M. e la sua durata non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate.
Attualmente risultano istituite le seguenti ZES:
Ai sensi dell’articolo 5 D.L. 91/2017 le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all’interno delle ZES possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
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