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Leasing abitativo: reddito ed età da verificare alla stipula del contratto

27 Aprile 2016silvanaNews

valore casa

Nella recente incontro tra la stampa specializzata e l’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la fiscalità degli immobili è stato posto l’accento sulla recente normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 concernente l’acquisto dell’abitazione in leasing. Su tale questione è stato chiarito che sia il requisito reddituale che quello anagrafico devono essere verificati alla data di stipula del contratto.

La norma di riferimento – I co. 76 – 82, 84 della Legge di Stabilità 2016, da un punto di vista strettamente fiscale, hanno introdotto un regime di favore per incentivare il ricorso all’acquisto dell’abitazione principale in leasing, con applicazione limitata al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020.
Nello specifico, con l’aggiunta della lettera i-sexies) all’art. 15, comma 1, TUIR, si prevede la:
• detraibilità dall’IRPEF, nella misura del 19%, dei canoni e dei relativi oneri accessori fino a 8.000 euro;
• detraibilità del costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale fino a 20.000 euro;
a condizione che le spese siano sostenute da giovani under 35, con un reddito non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto che non risultino proprietari d’immobili abitativi. A parità delle restanti condizioni richieste, l’importo detraibile ai fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4 mila euro per i canoni e 10 mila per il costo di acquisto) per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni.

I chiarimenti – Per l’individuazione del limite di reddito (e di età) che consente di ottenere dei limiti più elevati di detrazione, viene chiarito che occorre possedere tutti i seguenti requisiti all’atto della stipula del contratto di leasing immobiliare abitativo. Dunque, non può che farsi riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi presentata e l’età dell’acquirente alla data della stipula del contratto di locazione finanziaria.

Il requisito dell’età non superiore a 34 anni è richiesto solo al momento della stipula del contratto e a prescindere dal fatto che, lungo il decorrere del contratto, superi i 35 anni di età o il tetto dei 55.000 euro di reddito complessivo annuo. Ai fini della verifica della soglia dei 55 mila euro, l’utilizzatore può fare riferimento al reddito indicato nel rigo «RN1» dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (Unico).

In caso di contitolarità del contratto di leasing, si considera il reddito complessivo per singola persona e le agevolazioni IRPEF sono ridotte alla percentuale pari alla quota d’intestazione del contratto. Ad esempio nel caso di cointestazione (50% e 50%) ciascuno può detrarre il 19% del canone leasing con un limite massimo di 4.000 euro (per gli under 35) o di 2.000 euro (per gli over 35) e il 19% con un limite massimo di 10.000 euro (per gli under 35) o di 5.000 euro (per gli over 35) al momento del riscatto. Le detrazioni in oggetto trovano applicazione sino al 31 dicembre 2020. Tale limitazione temporale deve intendersi riferita ai contratti di leasing immobiliare abitativo stipulati entro la suddetta data, a prescindere dal fatto che la durata del leasing si protragga oltre il 31 dicembre 2020.

Autore: Gioacchino De Pasquale. Redazione Fiscal Focus.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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