La sanzione di 25 euro deve essere corrisposta per ogni tipo di denuncia che compone il modello Unico (Irpef e Iva danno origine a 50 euro di sanzione). Se le imposte indicate in Unico non sono state versate o sono state versate in maniera insufficiente, si dovrà applicare anche la sanzione del 30% che potrà essere sanata con il versamento delle stesse unitamente al versamento degli interessi nella misura del 2,50% e della sanzione ridotta al 3,75%.
In caso di omessa presentazione del modello studi di settore è prevista una specifica sanzione pari a euro 2.065 se il contribuente non provvede alla presentazione dello stesso con dichiarazione integrativa anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le dichiarazioni che non verranno presentate entro il termine massimo del 29 dicembre 2014 si considerano a tutti gli effetti omesse – quindi fanno scattare le sanzioni verranno sanzionate imputando una percentuale che va dal 120% al 240% dell’imposta accertata.
La dichiarazione tardiva nasce quindi per “sanare” i casi in cui vi sia mancata presentazione della dichiarazione.
Si deve tener presente che la dichiarazione tardiva è equiparata per legge alla dichiarazione presentata nei termini, ed infatti le scadenze riferite al termine di presentazione della dichiarazione, salvo alcune eccezioni, vanno generalmente comprese nel termine più ampio di 90 giorni dalla scadenza, così come anche ribadito nella circolare 8/E/2010.
La “remissione in bonis” – L’art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012 ha introdotto un particolare istituto di ravvedimento operoso: la “remissione in bonis”.
Tale forma di ravvedimento operoso è stata pensata per evitare che piccole dimenticanze, relative ad adempimenti formali non eseguiti nei tempi giusti, sbarrino la strada al contribuente che, avendo i requisiti sostanziali, desidera fruire di agevolazioni fiscali o di regimi opzionali.
In proposito si vuole sottolineare che per accedere alla regolarizzazione è necessario che:
– la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/2012, ha ricordato che, in caso di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento, riguardante settori impositivi diversi da quello a cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale, non preclude l’opportunità di avvalersi della remissione in bonis attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto;
– “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”, per accedere a regimi agevolati o a benefici fiscali, devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’effettuazione del relativo adempimento formale;
– la comunicazione deve essere effettuata o l’adempimento richiesto va eseguito “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Con tale espressione, si intende il termine ordinario di presentazione di Unico e non ha alcuna rilevanza il “periodo di tolleranza” di 90 giorni previsto dall’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998.
Ciò significa che le dichiarazioni tardive, entro 90 giorni dal termine, si considerano validamente presentate, ma non rilevano ai fini della cosiddetta “remissione in bonis”.
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