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Le cessioni via WEB: i rapporti BtoC

15 Aprile 2014silvanaNews

Novità dal 1° gennaio 2015

Premessa – Il commercio elettronico continua far registrare, ormai da alcuni anni, continui segnali di crescita. Di notevole rilevanza, dunque, la gestione fiscale di tali operazioni, con particolare riferimento ai profili IVA. Nell’affrontare la questione è importante tener presente che dal 1° gennaio 2015 entreranno in vigore rilevanti novità.

Si tratta, in particolare, della nuova formulazione dell’art. 58 della Direttiva 2006/112/UE (che prevede diversi criteri per individuare il luogo di tassazione delle prestazioni BtoC, a decorrere dal 1° gennaio 2015) e delle modifiche introdotte dal Regolamento UE 1042/2013 (che interviene nella individuazione delle attività da ricomprende o da escludere dall’ambito del commercio elettronico diretto).

Nel presente intervento, concentreremo la nostra analisi sulle novità riguardanti il luogo di tassazione delle operazioni BtoC nell’ambito del commercio elettronico diretto, rinviando a un successivo intervento l’analisi delle novità introdotte dal Regolamento 1042/2013.

Il luogo di tassazione – regole generali – Ai fini IVA, le operazioni che rientrano nel commercio elettronico diretto sono considerate “servizi”. Di conseguenza, la “territorialità” delle prestazioni di servizi è definita con le seguenti modalità:
– per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972);
– per le prestazioni BtoC rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972).

Per quanto riguarda le prestazioni BtoC, eccezioni sono contemplate nell’art. 7-sexies, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 e nell’art. 7-septies, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972 che riguardano i rapporti (in deroga) con committenti non soggetti passivi.

I rapporti BtoC – Tra le operazioni che rientrano nel commercio elettronico diretto, concentriamo l’attenzione sui rapporti Business to Consumer (Btoc), con prestatore soggetto passivo IVA italiano.
In base alla regola generale citata, le prestazioni rese da soggetti passivi italiani a privati consumatori Ue o extra – UE, rientranti nell’ambito del commercio elettronico diretto, sono operazioni territorialmente rilevanti in Italia. Di conseguenza, l’operatore italiano dovrà emettere fattura con applicazione dell’IVA italiana. Alla regola generale fanno eccezione, tra l’altro, le prestazioni rese a consumatori privati stabiliti fuori dell’Ue, che sono escluse dall’applicazione dell’imposta (art. 7-septies, lett. i), D.P.R. 633/1972. Per tali operazioni l’operatore italiano dovrà emettere fattura con l’indicazione operazione “non soggetta”, ex art. 21, co. 6 – bis, D.P.R. 633/1972.
Com’è facilmente intuibile, laddove le operazioni scontino l’aliquota IVA italiana, questa incide in modo rilevante sulla competitività delle imprese che operano nel commercio elettronico diretto, avvantaggiando le imprese residenti in Stati che prevedono aliquote IVA più basse.

Le novità – A partire dal 1° gennaio 2015, si prevedono diversi criteri per stabilire il luogo di tassazione delle operazioni BtoC nell’ambito del commercio elettronico diretto. In particolare, tali operazioni saranno considerate rilevanti, in deroga alla regola generale, nel Paese in cui è stabilito il committente, con facoltà per gli Stati membri di avvalersi però anche del criterio del luogo di utilizzazione.
Da un punto di vista pratico, a seguito delle citate novità, le prestazioni rese da soggetti passivi italiani a privati consumatori Ue, rientranti nell’ambito del commercio elettronico diretto, saranno territorialmente rilevanti nel paese del committente, così come avviene nell’ambito dei rapporti BtoB.
Tale soluzione permette di ovviare alle problematiche legate agli effetti distorsivi connessi alle divergenze delle aliquote Iva.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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