L’Amministrazione Finanziaria sottolinea innanzitutto che in base all’art. 3 del Tuir, le persone fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti. Dunque, anche i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero soggiacciono alla potestà impositiva italiana.
L’art. 51, co. 8-bis, 917/1986, stabilisce la determinazione del reddito in base alle retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Nel paragrafo 1.5 della C.M. 11/E/2014 viene chiarito che la retribuzione convenzionale va dichiarata “ancorché non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, in suo favore, gli obblighi contributivi”.
L’agenzia dimentica di sottolineare che l’applicazione della normativa interna deve fare i conti con le disposizioni Convenzionali.
La stessa Amministrazione Finanziaria già con la C.M. 207/E/2000 aveva affermato che la normativa interna non trova applicazione qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso prevede per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusiva Paese estero.
In questo caso, infatti, la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne.
In tema di lavoro subordinato, generalmente, le Convenzioni stipulate dall’Italia prevedono la potestà impositiva concorrente dello Stato di residenza del contribuente italiano e lo Stato di produzione del reddito, a eccezione del caso relativo al distacco di breve periodo.
Più in dettaglio, come abbiamo già avuto modo di sottolineare in precedenti interventi sul tema, generalmente le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia seguono le indicazioni del Modello OCSE 2010, che costituisce il prototipo convenzionale di riferimento.
Nelle Convenzioni il lavoro subordinato rinviene la sua disciplina nell’art. 15.
L’art. 15, paragrafo 1, del Modello OCSE 2010prevede una potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza del lavoratore dipendente e lo Stato di produzione del reddito.
Il par. 2, art. 15, del Modello OCSE 2010 prevede delle condizioni al cui verificarsi si applica la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del lavoratore. Il caso disciplinato nella richiamata disposizione è quello del distacco di breve periodo.
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