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La sospensione del leasing abitativo

14 Marzo 2016silvanaNews

Slittamento del piano di ammortamento

ammortamento
Premessa – Con la richiesta di sospensione di pagamento da parte dell’utilizzatore il piano di ammortamento finanziario originario slitta in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali e interessi fissate contrattualmente.

Legge di Stabilità 2016 – I co. 76 – 82, 84 della Legge di Stabilità 2016 hanno introdotto un regime di favore per incentivare il ricorso all’acquisto dell’abitazione principale in leasing, con applicazione limitata al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020.

Parti – In tale contratto il concedente può essere esclusivamente una banca o un intermediario finanziario, autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia, iscritto all’albo di cui all’articolo 106 del Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia e quindi un operatore professionale abilitato all’esercizio dell’attività di leasing. L’utilizzatore, invece, deve essere una persona fisica che destini l’immobile da acquistare o da costruire a propria abitazione principale.

Sospensione pagamento – Tra le tutele a favore dell’utilizzatore è prevista la possibilità di sospendere il pagamento del canone. In particolare l’utilizzatore può richiedere la sospensione del contratto di leasing immobiliare abitativo nel caso in cui, dopo la stipula del contratto di leasing, si verifichi:
• la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
• la cessazione dei rapporti di lavoro per controversie inerenti contratti di agenzia, di rappresentanza commerciale o di altri rapporti di collaborazione, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

Periodicità – La sospensione potrà essere chiesta solo una volta per un periodo massimo non superiore a 12 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo. Ad esempio, se si chiede una sospensione di soli 6 mesi l’utilizzatore non ne può chiedere un’altra per altri 6 mesi. In caso di sospensione la durata del contratto è prorogata per un periodo uguale alla durata della sospensione.

Interessi – Durante il periodo di sospensione non matureranno interessi sul debito residuo alla data di sospensione e l’opzione finale di acquisto (riscatto) verrà di conseguenza posticipata. Di fatto, è come se il piano di ammortamento finanziario originario slittasse in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali e interessi fissate contrattualmente.

Ripresa dei pagamenti – Il pagamento dei canoni riprenderà secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

Commissione e richiesta – La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Per chiedere la sospensione sarà necessario presentare apposita richiesta scritta al concedente che, valutato il caso, ne darà formale accettazione al ricorrere dei presupposti di legge.

Autore: Devis Nucibella.
Redazione Fiscal Focus.

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Tag: #abitativo, #leasing, #slittamento
Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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