Ambito applicativo – L’indirizzo PEC “può” essere comunicato dai contribuenti persone fisiche non obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’INI-PEC (ad esempio non titolare di partita IVA, condominio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali ecc.) e dai soggetti italiani non residenti iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) ovvero dai soggetti stranieri non residenti. Non possono comunicare un inLa PEC da comunicare all’Agenzia delle Entrate: arrivano le istruzionidirizzo PEC gli eredi del soggetto deceduto e il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto. Con la comunicazione, il contribuente può, in alternativa, comunicare: la PEC di cui egli stesso è intestatario; la PEC di cui di cui è intestarlo il proprio consulente rientrante tra i soggetti di cui al comma 3 art. 12 D. Lgs. 546/1992 (esempio commercialista, consulente del lavoro, ecc.) specificamente incaricato di ricevere la notifica per conto del contribuente stesso; la PEC di cui è intestatario il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado, specificamente incaricato di ricevere la notifica per conto del contribuente stesso.
Per cosa verrà utilizzato – L’indirizzo comunicato dal richiedente potrà essere utilizzato dall’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° luglio 2017, per la notificazione degli avvisi e degli altri atti. Lo stesso indirizzo potrà essere utilizzato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2017, anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate (tuttavia, l’agente della riscossione per le notifiche degli atti propri può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC comunicati a se stesso fino al 30 giugno 2017 dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC, salvo i casi di revoca dell’indirizzo comunicato all’agente della riscossione o di comunicazione dell’indirizzo PEC tramite i servizi telematici dell’Agenzia dell’Entrate. Ad ogni modo, il contribuente può revocare il predetto l’indirizzo PEC inviando all’agente della riscossione un’apposita richiesta con le modalità indicate da quest’ultimo sul proprio sito internet. In tal caso, l’agente della riscossione, avvisa l’interessato, con le modalità ivi indicate, dell’avvenuta registrazione della revoca nei propri archivi, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio del medesimo avviso).
La procedura – Una volta inviata la comunicazione, l’Agenzia delle Entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione all’indirizzo PEC comunicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. Successivamente, in esito alla procedura di verifica di cui al punto precedente ed ai controlli in Anagrafe Tributaria, conferma la registrazione nei propri archivi dell’indirizzo PEC comunicato, mettendo a disposizione del richiedente l’esito dell’operazione che specifica la data in cui l’informazione è stata correttamente acquisita. La registrazione dell’indirizzo comunicato risulta completa quando: il gestore di posta elettronica certificata del soggetto richiedente, rilascia la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio contenente il codice di validazione ed il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica (in caso di scarto, nella sezione “Storico operazioni”, sono indicate le relative motivazioni). Da sapere – Potrebbe capitare che il contribuente, una volta comunicata la PEC, non riceva la notifica dell’atto al predetto indirizzo perché satura. In tal caso è previsto che l’Amministrazione procederà ad un secondo invio decorsi almeno 7 giorni dal primo. Qualora, anche al secondo invio la casella dovesse risultare ancora satura, si procederà alla notificazione dell’atto o dell’avviso secondo le modalità ordinarie.
Inoltre la notifica avverrà nei modi ordinari anche nel caso in cui la PEC comunicata dovesse risultare non valida o non attiva già al primo tentativo di notifica. In ogni caso, il richiedente è responsabile delle informazioni comunicate ed ha l’onere di aggiornarle in caso di variazioni sopravvenute. Si tenga, infine, presente che la comunicazione della PEC all’Agenzia delle Entrate non è un obbligo bensì una facoltà.
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