Il Decreto Legislativo 15 giugno, n. 81 all’art. 3 ha previsto una sostanziale modifica della disciplina delle mansioni (art. 2103 C.c.), rivoluzionando lo ius variandi del datore di lavoro. In precedenza, tale disposizione prevedeva che il prestatore di lavoro dovesse essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita ovvero alle mansioni “equivalenti alle ultime effettivamente svolte”. Il nuovo art. 2013 C.c. ha stabilito, invece, che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, “ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Pertanto, il concetto di equivalenza professionale – che prima era riferito al patrimonio professionale del
dipendente, a prescindere dal livello contrattuale e legale di inquadramento – ora è invece rimesso proprio alla disciplina del contratto collettivo, essendo consentito il mutamento delle mansioni del
lavoratore tra quelle indicate nello stesso livello di inquadramento del CCNL.
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