Ripercorrendo brevemente le vicende che hanno interessato l’istituto della compensazione, ricordiamo che nel tempo sono state introdotte restrizioni all’utilizzo del credito in compensazione “orizzontale”, ovvero compensato con ausilio del modello F24 a copertura, totale o parziale, di debiti di natura diversa da quelli del credito utilizzato in compensazione stesso.
Le restrizioni sinora introdotte hanno sostanzialmente riguardato l’importo massimo che può essere oggetto di compensazione senza necessità che il credito sia “garantito” dall’apposizione di visto di conformità da parte di un professionista abilitato a tal fine, oppure dall’organo di controllo societario, per le società di capitali che ne sono provviste.
Sul punto il provvedimento più recente e di maggiore impatto è stato il D.L. 50/2017, che ha fissato, a decorrere dalla data di entrata in vigore, coincidente con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ovvero il 24 aprile 2017 – una soglia massima di utilizzo ‘libero da visto’ di euro 5.000 (da considerarsi distintamente per ciascun credito vantato).
Nell’utilizzare un credito in compensazione orizzontale, pertanto, allo stato attuale delle cose occorre considerare il monte crediti a disposizione, e confrontarlo con gli utilizzi effettuati, per valutare se il credito stesso debba essere provvisto di visto per poter essere oggetto di compensazioni (o ulteriori compensazioni). Quanto sopra, peraltro, talvolta in via “preventiva”, come nel caso del Modello TR, in altri casi anche “a conguaglio”, come nel caso dei Redditi, posto che i crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi possono essere oggetto di compensazione già a partire dall’anno successivo all’anno di formazione, e quindi ben prima che la relativa dichiarazione sia trasmessa. Per completezza occorre anche ricordare che taluni crediti possono essere compensati solo previa trasmissione telematica della dichiarazione dalla quale emergono, e nel rispetto di determinate tempistiche, mentre altri, come si è detto, possono essere utilizzati anche prima dell’invio del dichiarativo.
Fatta questa breve premessa, sulla quale non ci dilunghiamo ulteriormente posto che si tratta di argomenti già ampiamente sviscerati in precedenza, dalla bozza di Manovra 2018 emerge che la compensazione dei crediti potrebbe essere ulteriormente gravata di problematiche. Viene infatti stabilito che “l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del credito”.
Emerge quindi la volontà di sottoporre ad una verifica ulteriore i modelli F24 che espongono crediti in compensazione. Tale ulteriore verifica, volta a controllare proprio l’aspetto compensazione, potrebbe comportare che la delega venga “parcheggiata” in attesa di ulteriori controlli sul credito, per un tempo massimo di trenta giorni. Si legge inoltre che “se dall’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni ed i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega non è eseguito e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati”.
Pertanto, lo scenario potrebbe delinearsi come segue: il contribuente presenta un modello F24 compensativo nella data “X”. L’Agenzia, ritenendo che la delega presenti “profili di rischio”, sospende l’esecuzione (fino ad un massimo di trenta giorni) della suddetta delega. Nel corso dei trenta giorni può intervenire il diniego all’utilizzo del credito, ed in tal caso la delega si considera come non presentata, di conseguenza i tributi a debito, che sono stati compensati, risultano impagati, ed il credito esposto in compensazione risulta non utilizzato. Viceversa, nei trenta giorni, potrebbe arrivare il “via libera” alla compensazione. In tal caso i tributi risultano pagati ed i crediti utilizzati dalla data “X”, data di originaria presentazione della delega. Peraltro, il “via libera” si dà come acquisito anche in caso di mancata risposta nei trenta giorni, ed anche in questo caso la delega ha valore dalla data di originaria presentazione. Il silenzio, quindi, varrebbe come segnale di accoglimento.
Si prospettano quindi una serie di passaggi nuovi, che si potrebbero verificare a seguito dalla presentazione di un modello F24 compensativo. Alla presentazione della compensazione, infatti, occorrerà preoccuparsi (se la norma sarà effettivamente introdotta) di verificare se il modello F24 è stato acquisito in prima battuta oppure considerato “a rischio” e, di conseguenza, sospeso. In questo secondo caso, occorrerà verificare anche l’esito del controllo, tenendo l’occhio anche la questione dei 30 giorni di silenzio-assenso.
Una complicazione non da poco, il cui impatto ora è difficile da ipotizzare, posto che gli elementi che determineranno la valutazione del “profilo di rischio” non sono attualmente stati nemmeno ipotizzati. La bozza di manovra, infatti, rimanda espressamente ad un “provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate” che dovrà stabilire “i criteri e le modalità di attuazione” delle nuove disposizioni che si intende introdurre “utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Quello che appare comunque evidente, sin da ora, è che la strada delle compensazioni si presenta sempre più difficile da percorrere.
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