Legge di Stabilità 2015 – L’art. 1, co. 47, L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha prorogato la detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici fino alle spese sostenute in tutto il 2015, allineando alla medesima scadenza sia gli interventi sulle singole unità immobiliari sia gli interventi sulle parti comuni condominiali. La Legge di Stabilità 2015 ha previsto inoltre che la detrazione Irpef/Ires del 65% venga estesa alle spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M del D.Lgs. 29.12.2006, n. 311, entro la soglia massima di spesa pari a € 92.308 e all’acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, entro la soglia massima di spesa pari a € 46.154.
Portale Enea – In queste settimane è stato aperto il portale ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per l’invio dei documenti necessari a ottenere la detrazione del 65%. Il sito ha comunicato anche le caratteristiche che devono avere tali interventi per poter godere della detrazione in questione.
Caldaia a biomassa – Per quanto riguarda in particolare le caldaie a biomassa, Enea ha precisato che l’immobile sul quale è eseguito l’intervento alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e deve inoltre essere in regola con il pagamento di eventuali tributi. L’intervento può consistere nella nuova installazione su un edificio esistente oppure sostituzione totale o parziale del vecchio generatore. Perché possa configurarsi la sostituzione, l’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento.
Spese agevolabili – Tra le spese agevolabili possono essere ricomprese anche quelle relative allo smontaggio/dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente e la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa.
Tipologia – Per quanto riguarda la tipologia di caldaia è specificato che il generatore di calore deve appartenere ad una delle seguenti categorie: Caldaie a biomassa < 500 kW UNI EN 303-5; Caldaie a biomassa ≥ 500 kW; Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW UNI EN 12809; Stufe a combustibile solido UNI EN 13240; Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW UNI EN 14785; Termo cucine UNI EN 12815; Inserti a combustibile solido UNI EN 13229; Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi UNI EN 15250; Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento UNI EN 15270.
Requisiti tecnici – La caldaia deve inoltre possedere i seguenti requisiti: un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (punto 1 dell’Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011); il rispetto di eventuali normative locali per il generatore e per la biomassa; la conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (punto 2 dell’Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011).
Documentazione – La documentazione da inviare all’ENEA, come di consueto, va trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web entro 90 giorni dalla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. In tal caso va inviata la scheda informativa dell’intervento allegato E, per la compilazione della quale è precisato che, in caso di nuova installazione in edifici esistenti, nel campo relativo alla “potenza del generatore sostituito” (5a) va inserito il valore “0”, mentre nel campo risparmio energetico conseguito (6a) va indicato “0”.
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