Estinzione regime dei minimi – L’uscita di scena del regime dei minimi non sarà però immediata, in quanto una delle disposizioni in commento prevede espressamente che: “I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111, del 2011, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.
Affiancamento – Secondo il testo del disegno di legge, non viene “cancellato” dall’anno prossimo il precedente regime agevolato ma si viene a determinare, di fatto, un “affiancamento” dei due regimi: il “regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 2011” e il nuovo regime forfettario previsto dal d.d.l. di stabilità 2015. In questo modo per un lungo periodo la novità prevista si affiancherà al vecchio regime dei minimi che non scomparirà completamente, almeno per il momento.
Apertura Partita Iva – Questo “affiancamento” può determinare per il contribuente che intende aprire la Partita Iva nei prossimi mesi una spinta a non attendere troppo e a procedere a effettuarla entro fine anno. Qualora l’inizio attività avvenisse entro il prossimo 31 dicembre, il contribuente potrebbe infatti accedere all’attuale regime dei minimi che fiscalmente risulta più conveniente rispetto al nuovo “regime forfettario”. Ovviamente a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti previsti per l’accesso al regime.
Vantaggi – I vantaggi sono dati innanzitutto dal fatto che l’aliquota dell’imposta sostitutiva passa dall’attuale 5% al 15%. Inoltre il limite dei ricavi, fisso a 15.000 per l’attuale regime dei minimi, nel nuovo regime forfettario varia dai 15.000 a 40.000 differenziandosi sulla base del codice Ateco. Considerando che i regimi agevolati sono molto utilizzati da giovani professionisti questi si troveranno a confrontarsi con il nuovo limite di 15.000 euro di parcelle emesse rispetto all’attuale limite di 30.000. Inoltre, mentre nel regime dei minimi il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 5% è dato analiticamente dai ricavi meno i costi nel nuovo forfettario, il reddito imponibile si calcola attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (distinto per sulla base del codice Ateco del contribuente) sui ricavi conseguiti. In particolare, per i professionisti il coefficiente è pari al 78%, pertanto in caso di fatturato pari a 10.000 € l’imposta sostituiva si calcolerà su una base imponibile di 7.800 euro.
Confronto – Per contro, il contribuente che aprisse la partita Iva entro fine anno si troverebbe a versare le imposte per questi ultimi due mesi del 2014 e nel nuovo regime il versamento dei contributi non avviene più sui minimali, ma sul reddito dichiarato. Inoltre non bisogna scordare il fatto che per il contribuente che aderisce al nuovo regime forfettario nel primo triennio l’onere fiscale viene ridotto a un terzo. In particolare il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi. Un’agevolazione non irrilevante anche se peggiorativa rispetto all’attuale regime dei minimi, visto che in questo caso il privilegio dura cinque anni.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/la-convenienza-ad-aprire-subito-la-partita-iva,3,24476
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