Accreditamento – I creditori che intendono presentare l’istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso la P.A. devono necessariamente accreditarsi all’interno della piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze accessibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it, comunicando i propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate tutte le comunicazioni utili relative all’utilizzo della piattaforma.
Credenziali – Se il creditore è una società o un’impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso. Se il creditore è una persona fisica (ad esempio, un libero professionista), deve preventivamente effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice e, con le credenziali ricevute, completare l’accreditamento alla Piattaforma.
Più soggetti – Si precisa che un utente può operare per più soggetti creditori, ad esempio imprese distinte possono delegare alla presentazione delle istanze una medesima persona (tipicamente, un commercialista) ed enti pagatori distinti possono delegare a operare per loro conto un unico funzionario. In questo caso all’utente vengono attributi diversi ruoli, uno per ciascuno dei soggetti creditori per conto dei quali è accreditato
Istanza – Il creditore, dopo aver effettuato l’accreditamento, inoltra l’istanza di certificazione del credito utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma. Il sistema presenta all’utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
Termine – Qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all’inerzia dell’amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma. La Piattaforma propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell’istanza di certificazione alla quale ci si riferisce.
Notifica – Il creditore riceve notifica sia dell’avvenuta nomina del commissario ad acta che del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, all’indirizzo di Posta elettronica certificata specificato al momento dell’accreditamento.
Credito – La P.A. o il commissario ad acta provvedono, dopo aver effettuato le opportune verifiche, a certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile o a rilevarne l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità della Piattaforma. Al rilascio della certificazione, o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità del credito, il creditore riceve notifica all’indirizzo di Posta elettronica certificata che ha specificato al momento dell’accreditamento. In ogni caso, il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l’eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/la-certificazione-dei-crediti-verso-la-pa,3,26736
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