In caso di frodi carosello spetta all’Amministrazione Finanziaria, in primo luogo, dimostrare gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di “cartiera”, l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile fraudolento e in secondo luogo, la connivenza nella frode da parte del cessionario, anche con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza. Spetta al contribuente, che ha portato in detrazione l’IVA, fornire la prova contraria che l’apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che l’operazione è stata realmente conclusa con esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata consegnata, o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo.
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