Il 6 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 22/2015 – operativo dal 7 marzo 2015 –
recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183”.
Il testo del D.Lgs., composto da 19 articoli, al Titolo II ha introdotto una nuova indennità di disoccupazione
per i lavoratori con rapporto di co.co.co. e co.co.pro.: ossia la DIS-COLL. In pratica, essa sostituisce
l’indennità una tantum prevista dalla Riforma Fornero (art. 2, co. 51-56 della L. n. 92/2012) e si applicherà
unicamente per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2015 (1/1 – 31/12).
Ha una durata massima di 6 mesi ed è pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che
va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
Altre news in breve:
L’articolo 18, D.L. n. 91/2014 introduce un incentivo per l’acquisto, da parte dei titolari del reddito
d’impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) di beni strumentali nuovi.
L’agevolazione si applica alle imprese in attività al 25 giugno 2014, ed è riconosciuta per gli investimenti:
Il beneficio fiscale in esame si concretizza in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta
precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato
maggiore.
In attesa di chiarimenti ufficiali sulla contabilizzazione del credito si ritiene necessario analizzare come
avviene l’imputazione in bilancio secondo quanto previsto peri i credito d’imposta dal principio contabile
nazionale OIC 25.
Nel caso in cui l’esercizio 2014 si chiuda in perdita l’assemblea deve scegliere, anche in funzione della situazione complessiva, se: rinviare la perdita a nuovo; ripianare contabilmente la stessa, con utilizzo di riserve disponibili, compresa quella legale; ripianare la perdita in modo “reale” (reintegro dei soci, rinuncia a crediti per finanziamento soci, ecc.). Sono possibili anche soluzioni miste.
In base all’art. 2433, C.c., in caso di perdita che intacchi il capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a reintegro o riduzione del capitale stesso che non può scendere, salvo trasformazione, al di sotto dei limiti minimi legali. Se a causa della stessa il capitale sociale diminuisca di oltre un terzo gli amministratori devono attivarsi e convocare l’assemblea:
Autore: Redazione Fiscal Focus
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