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IVIE, IVAFE: disposizioni Convenzionali e credito d’imposta

19 Maggio 2014silvanaNews

Nessun credito d’imposta per l’IVAFE

Con il c.d. Decreto Monti (D.L. 201/2011, conv. con mod. L. 214/2011) sono state istituite le patrimoniali estere, con l’evidente obiettivo di far emergere materia imponibile dai patrimoni esteri posseduti dalle persone fiscalmente residenti in Italia.
Con l’intervento normativo richiamato sono state introdotte: una nuova imposta sulle attività finanziarie (IVAFE) e un’imposta sugli immobili detenuti all’estero (IVIE).
In particolare:

  • l’art. 19, co. 13, D.L. 201/2011 ha istituito un’imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
  • l’art. 19, co. 18, D.L. 201/2011 ha istituito un’imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

L’esercizio della potestà impositiva italiana sul “patrimonio” detenuto all’estero da parte delle persone fiscalmente residenti in Italia va verificato in relazione alle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Generalmente le Convenzioni stipulate dall’Italia con i Paesi esteri seguono il modello OCSE 2010.

Il modello richiamato prevede, all’articolo 22, che “il bene immobile […] posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato” mentre “ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato”.

Le disposizioni del Modello OCSE prevedono quindi che:

  • per gli immobili situati all’estero la potestà impositiva ricade sullo Stato estero nel quale il bene è situato; tuttavia, la mancanza dell’avverbio “soltanto” rende possibile l’esercizio concomitante della potestà impositiva dello Stato italiano. Si potrebbero verificare, pertanto, situazioni di doppia imposizione;
  • per le attività finanziarie detenute all’estero si riserva la potestà impositiva esclusiva allo Stato in cui il soggetto è residente. In altre parole, le attività finanziarie detenute all’estero da un soggetto residente in Italia, subiranno la potestà esclusiva dello Stato italiano. Non si verificano, in tal caso, situazioni di doppia imposizione.

In sostanza, le disposizioni Convenzionali (ove siano conformi al Modello OCSE 2010) confermano la legittimità della tassazione del patrimonio estero detenuto dalle persone fiscalmente residenti in Italia.

Nel caso degli immobili situati all’estero, per evitare situazioni di doppia imposizione, il legislatore (art. 19, co. 16, D.L. 201/2011) ha previsto che dall’imposta (IVIE) si “deduce fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’’immobile”.

Questa disposizione può apparire eccessiva visto che nel caso di doppia imposizione, generalmente, la concessione del credito per le imposte estere è già prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Tuttavia, un’attenta analisi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia evidenzia che solo in alcune di queste è prevista la concessione di un credito per le imposte patrimoniali pagate all’estero, mentre nella stragrande maggioranza dei Trattati internazionali è previsto esclusivamente un credito d’imposta per evitare la doppia imposizione sul reddito.

Nel caso delle attività finanziarie detenute all’estero, le norme convenzionali concedono la tassazione esclusivamente allo Stato in cui il soggetto è residente. Di conseguenza, qualora si dovessero pagare delle imposte su dette attività nel paese estero in cui sono detenute, non sarebbe possibile usufruire del credito d’imposta, in quanto lo stesso non viene concesso se l’elemento di patrimonio non è tassabile nello Stato estero.
Tale dato è stato confermato dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 28/E/2012, laddove viene precisato che “qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero”.

In tali casi, come strada alternativa per evitare la doppia imposizione, può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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