Il parere espresso dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 28/E/2011 non lasciava adito a dubbi ritenendo tali prestazioni (prestazioni di deposito) rientrassero a pieno titolo ed esclusivamente nelle prestazioni generiche di cui all’art. 7 –ter, in quanto non riconducibile alla categoria delle prestazioni di servizi relative ai beni immobili.
Con la sentenza 27 giugno 2013, resa nella causa C-155/12, il giudice comunitario è intervenuto sul tema della territorialità delle prestazioni di deposito contrapponendosi all’interpretazione fornita dall’Amministrazione Finanziaria che prevedeva che la prestazione di deposito è inquadrata tout court fra le prestazioni generiche.
Nel richiamato intervento giurisprudenziale viene affermato che la prestazione complessa di stoccaggio merci posta in essere nell’ambito di un deposito è assimilabile ad un servizio connesso a un bene immobile al verificarsi di determinate condizioni, ovvero quando lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e al depositante viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte una porzione specificamente determinata del deposito.
A dirimere definitivamente la questione è intervenuto il Regolamento 1042/2013 (Gazz. Uff. UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L), che modificando il precedente Regolamento UE 282/2011, apporta chiarimenti in merito alla territorialità dei servizi relativi a beni immobili.
Il Regolamento UE 1042/2013, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, limitatamente alle disposizioni relative ai beni immobili, fornisce disposizioni utili a chiarire il concetto di bene immobile, inoltre, quali prestazioni ricomprendere e quali escludere dal novero delle prestazioni relative agli immobili.
In particolare, viene specificato che “i servizi relativi a beni immobili di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni” e non rientrano in tali servizi “il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario”.
In sostanza, con la citata previsione normativa viene dato seguito all’orientamento espresso dalla Giurisprudenza Comunitaria nella causa C-155/12 del 27 giugno 2013.
Viene previsto, infatti, che il “magazzinaggio” di merci viene ricompreso tra i servizi relativi a beni immobili a condizione che al depositante venga riservata in via “esclusiva” una porzione dell’immobile. La previsione normativa sembra addirittura prevedere condizioni maggiormente restrittive, rispetto all’orientamento giurisprudenziale esaminato, affinché la prestazione in esame venga ricompresa tra i servizi relativi agli immobili, laddove si prevede l’utilizzo esclusivo di una parte dell’immobile a cura del depositante.
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