Tra le tante misure inserite nello schema di Decreto Semplificazioni fiscali vi è anche l’innalzamento della soglia rilevante per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa.
Più in dettaglio, si prevede l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.
Con tale modifica si allinea il limite per la detraibilità IVA degli omaggi con il limite per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio ai fini IRES/ IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986; la suddetta disposizione prevede infatti che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a € 50, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile.
È bene premettere che nella norma attualmente in vigore, in particolare l’art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972, si prevede che non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila” (euro 25,82).
Si ricorda che anche ai fini IVA (C.M. 34/E/2009) per l’individuazione delle spese di rappresentanza è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, D.M. 19.11.2008, il quale detta i criteri specifici affinché la spesa per l’omaggio rientri tra quelle di rappresentanza, ovvero le spese:
• siano sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
• siano ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
• siano coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Una volta stabilito che l’omaggio rientra tra le spese di rappresentanza, il secondo step riguarda i limiti per detraibilità dell’IVA; in particolare, l’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza:
• è detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore a € 25,82;
• è indetraibile se il costo unitario dell’omaggio è superiore a € 25,82.
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente da valore dell’omaggio, in base alle disposizioni dell’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, è esclusa da campo di applicazione dell’IVA (a eccezione dei lavoratori autonomi per le cessioni gratuite di beni destinati a essere omaggiati di importo inferiore a € 25,82).
Per quanto riguarda l’acquisto di alimenti e bevande (ovviamente che non formano oggetto dell’attività d’impresa), l’art. 19, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa”.
In deroga a tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 54/E/2002 ha riconosciuta la detrazione dell’IVA purché gli stessi siano di costo unitario non superiore a € 25,82 e rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione il richiamato art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.
Nello schema di D.Lgs. varato nel CDM del 20.06.2014 è stato previsto, come precedentemente accennato, l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.
Tale modifica normativa comporterà che l’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza:
• sarà detraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà inferiore a € 50,00;
• sarà indetraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà superiore a € 50,00.
Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, il nuovo limite di 50 euro verrà inserito anche nell’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72.
Nulla cambia invece per gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa.
Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998 “non costituiscono spese di rappresentanza”.
Da tale affermazione deriva l’inapplicabilità a tali operazioni dell’art. art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/72 e, conseguentemente, dell’art. 2, dall’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72.
Pertanto:
• l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72;
• la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).
wordpress theme by initheme.com