Il nuovo testo dell’art. 19 del Decreto Iva prevede che il diritto alla detrazione “è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. In pratica se il diritto alla detrazione è sorto nel mese di dicembre dell’anno 2017, il limite massimo per l’esercizio dello stesso è rappresentato dal 30 aprile del 2018 (con riferimento all’anno 2017). In pratica l’Iva che il contribuente intende considerare in detrazione deve trovare indicazione all’interno del modello di dichiarazione annuale relativo al medesimo periodo di imposta.
L’esercizio di tale diritto deve essere tenuto distinto rispetto all’adempimento (propedeutico) rappresentato dalla registrazione della fattura. Se il contribuente ha ricevuto il documento a gennaio dell’anno 2018, potrà provvedere all’annotazione dello stesso (nel registro degli acquisti) entro il 30 aprile del medesimo anno. L’annotazione contabile non potrà essere considerata tardiva in quanto le disposizioni non prevedono un termine per l’effettuazione della registrazione, ma esclusivamente ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione. Il software dovrà però essere in grado di collegare la predetta registrazione (effettuata nell’anno 2018) al periodo di imposta precedente, facendo confluire l’Iva da considerare in detrazione nel 2017, cioè nell’anno in cui l’imposta sull’acquisto è divenuta esigibile. Il software gestionale non riuscirà sempre ad effettuare questo collegamento in quanto la fattura potrebbe essere stata emessa nel 2017 e ricevuta nell’anno 2018, oppure potrebbe essere stata emessa a gennaio del 2018 pur essendosi verificata l’esigibilità del tributo nell’anno 2017. Tale circostanza si verifica, ad esempio, per le fatture c.d. differite, le cui consegne di beni sono avvenute (ad esempio) a dicembre dell’anno 2017 come risultanti dai documenti di trasporto. In questo caso sarà l’operatore a dover inserire, durate la fase di registrazione del documento, un apposito parametro in modo che l’Iva della fattura registrata nell’anno successivo confluisca nella dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
Le incertezze dovute alla novella legislativa trovano origine nella nuova formulazione del predetto articolo 25. La nuova disposizione prevede che il contribuente deve annotare le fatture di acquisto in apposito registro “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. La mancanza di coordinamento con il predetto articolo 19 riguarda il nuovo riferimento temporale all’anno di ricezione della fattura.
Dal combinato disposto delle due disposizioni si desume (tornando all’esempio precedente) che il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il 30 aprile 2018, invece la fattura (ricevuta nell’anno 2018) può essere registrata entro il 30 aprile dell’anno 2019. Risulta di tutta evidenza come il termine più “lungo” sia di fatto virtuale in quanto la registrazione del documento effettuata dal 1° maggio 2018 in avanti, pur formalmente corretta e temporalmente tempestiva, non consente l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo. L’unica soluzione percorribile, sia pure in via interpretativa, è il collegamento dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione (nell’esempio 30 aprile 2018), con quelli previsti per la registrazione del documento. In pratica anche per ciò che riguarda la materiale annotazione del documento l’adempimento dovrà essere eseguito entro la data ultima del 30 aprile del 2018.
La soluzione prospettata non riesce, però a risolvere tutti i problemi. L’indicazione è stata fornita dall’Assonime con la Circ. del 25 luglio 2017, n. 18. La nuova disposizione determina, di fatto, la riduzione dei termini previsti per la regolarizzazione dell’operazione disciplinata dall’art. 6, comma 8 del D.Lgs n. 471/2017. In base alla disposizione citata l’acquirente o committente, che non ha ricevuto la fattura (o l’ha ricevuta con irregolarità) deve sanare l’omissione con l’emissione di un’autofattura effettuando il versamento del tributo. La regolarizzazione deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi una volta decorsi 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.
Ad esempio se la merce è stata consegnata nel mese di dicembre dell’anno 2017, la regolarizzazione potrà essere effettuata entro il mese di maggio del 2018. Tuttavia, pur non rischiando in proprio l’irrogazione di alcuna sanzione (per effetto della regolarizzazione), sarà spirato il termine previsto per l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo. In pratica, una volta superato il termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva (30 aprile 2018) il termine per la detrazione del tributo risulterà definitivamente compromesso.
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