Un problema di carattere operativo, legato al recupero di tutti i modelli F24 da parte dei clienti, ma soprattutto un problema di carattere sostanziale perché, secondo una corretta compilazione, l’IVA di periodo che non fosse stata versata nei termini, o quanto meno ravveduta prima della presentazione della dichiarazione IVA, andava ad influenzare i conteggi del quadro VL, di determinazione dell’IVA annuale.
La conseguenza di questo comportamento, formalmente corretto, era alquanto distorsiva. Infatti, il saldo dell’IVA annuale poteva essere rateizzato, o portato in avanti in parallelo alle scadenze previste per i redditi, e ulteriormente rateizzato. In tutto ciò, però, ci si andava ad avvalere di una rateizzazione che non comprendeva solo quelle che possono essere le circostanze “ordinarie e legittime” che possono determinare un saldo IVA a debito in liquidazione IVA annuale (ad esempio dovuta ai conguagli che si effettuano solo in Modello IVA, quali quelli dovuti ai regimi della ventilazione, del margine, delle agenzie di viaggio e tour operator ecc.). Nel saldo IVA annuale, infatti, confluivano anche i saldi di liquidazioni IVA periodiche risultanti a debito, non onorate.
Ancora più discorsivo l’effetto in capo ai contribuenti a liquidazione IVA trimestrale “normale”. Tali contribuenti, infatti, nell’anno successivo per determinare l’importo dell’acconto IVA dovuto con il criterio storico, dovevano rifarsi al saldo della dichiarazione IVA annuale precedente. Saldo che non comprendeva solo il “quarto trimestre” e le eventuali riprese specifiche annuali, ma anche gli eventuali trimestri non onorati.
Alla luce di quanto sopra non era infrequente il comportamento di esporre come versata anche l’IVA di periodo che in realtà non era stata pagata, in modo tale da non andare ad influenzare il saldo dell’annuale e vedersi poi recapitare le sanzioni con specifico riferimento ai periodi non pagati regolarmente. Un comportamento, questo, che andava a rimuovere gli effetti discorsivi sopra elencati, ma formalmente non corretto (per quanto non risulta che tale irregolarità di carattere formale sia mai stata specificatamente oggetto di sanzione).
Tutto questo, comunque, a partire dal Modello IVA 2018 riferimento 2017 è finalmente un problema risolto.
Con l’introduzione, infatti, della Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA, altresì definite LI.PE. (articolo 21-bis del D.L. 78/2010), a partire dal 2017 l’amministrazione finanziaria viene già in possesso dei saldi delle liquidazioni periodiche prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA Annuale, ed è pertanto posta nelle condizioni di verificare l’avvenuto versamento senza dover attendere il dichiarativo annuale.
Questa circostanza ci è ben nota, posto che abbiamo avuto modo di verificare nei mesi precedenti come l’attività di accertamento in ordine ai versamenti abbia subito un’accelerazione che ha un po’ colto di sorpresa tutti: dalla presentazione di una LI.PE. che presenti saldi a debito del contribuente, ormai, non passano che alcuni mesi ed ecco pervenire prima una lettera di “compliance” che invita alla verifica della posizione, ed eventualmente al ravvedimento, seguita a stretto giro – in caso di inottemperanza – dall’avviso bonario. Avviso bonario (ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) che, è bene ricordare, inibisce dalla data della notifica l’accesso al ravvedimento operoso, e comprende la sanzione del 10% fissa, in caso di pagamento entro trenta giorni, o quanto meno in caso di inizio di rateazione entro il medesimo termine. Decorsi ulteriormente i quali le somme vengono direttamente iscritte a ruolo, con tutte le conseguenze del caso, ivi compresa l’irrogazione della sanzione piena, pari al 30%.
Quando sopra va ad influenzare il Modello IVA 2018 sotto diversi aspetti.
Innanzi tutto, muta completamente la funzione del quadro VH, che non accoglie più l’indicazione dei saldi di periodo (che sono già noti grazie alle Comunicazioni Periodiche delle liquidazioni IVA). Tale quadro diventa pertanto a compilazione opzionale, e dovrà essere utilizzato solo per segnalare informazioni non già conosciute, o trasmesse non correttamente. Pertanto, il quadro VH diventa quello deputato a correggere saldi di periodo non trasmessi correttamente in sede di LI.PE., così come dovrà essere utilizzato per comunicare tali saldi laddove la LI.PE. sia stata omessa. Ma di questo si è già parlato approfonditamente in occasione di precedenti interventi, anche con specifici richiami in merito al ravvedimento (non con riferimento ai versamenti, bensì al ravvedimento che è possibile porre in essere a seguito di invio di Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA errata, così come in caso di omissione della stessa, come meglio specificato dalla Risoluzione 104/E del 28 luglio 2017).
In questa sede vogliamo invece accentrare l’attenzione sulle conseguenze in sede di liquidazione annuale dell’imposta in dichiarazione, sottolineando l’impostazione totalmente nuova rispetto al passato del rigo VL30, dedicato ai debiti di periodo e relativi versamenti.
Il rigo VL30, quest’anno, infatti, si presenta composto da tre campi:
L’aspetto interessante è che nella liquidazione annuale dell’imposta a concorrere non sarà il maggiore dei campi due e tre, il cui valore sarà riportato al VL30 CAMPO 1.
Quindi, volendo esporre un esempio estremamente semplice, ma il cui funzionamento è riportabile anche ai casi di maggiore complessità, ipotizziamo la situazione di un contribuente trimestrale normale che presenti questa situazione:
Si possono presentare, a fronte dei dati sovra esposti, tre differenti situazioni ipotizzando altrettanti comportamenti tenuti sul fronte dei versamenti.
IPOTESI 1. Il contribuente ha correttamente versato l’IVA del I trimestre. In questo caso avremo in tutti e tre i campi del VL30 l’importo di euro 1000, e la dichiarazione IVA annuale chiuderà con un credito di 500 (così come sarebbe accaduto secondo le pregresse regole di compilazione).
IPOTESI 2. Il contribuente ha omesso l’IVA del I trimestre. In questo caso avremo:
Siccome è il campo 1 che concorre alla liquidazione IVA annuale, il dichiarativo chiuderà nuovamente con l’esposizione di un credito di 500 euro, a nulla rilevando la circostanza che l’IVA del primo trimestre non è stata versata (il che è corretto, posto che sarà distintamente sanzionata tramite il nuovo percorso della LI.PE.). Come è evidente, il risultato è diverso da quello che si sarebbe ottenuto seguendo le pregresse norme di compilazione. In questo caso, infatti, la circostanza che i 1000 euro non siano stati versati sarebbe dovuta andare a confluire in annuale, e quindi il dichiarativo avrebbe chiuso a debito di euro 500 più interessi (dati da i 1.000 non pagati, meno i 500 di credito maturati nel IV trimestre).
IPOTESI 3. Il contribuente ha effettuato un versamento eccedente al dovuto, versando per il primo trimestre la somma di 1.100 euro invece dei dovuti 1.000.
In questo caso il quadro si presenta come segue:
VL30 campo 1 – Il maggiore dei due importi di campo due e tre, quindi, 1.100.
Siccome è il campo 1 che concorre alla liquidazione IVA annuale, il dichiarativo chiuderà con l’esposizione di un credito complessivo di 600 euro, derivante dal credito di 500 maturato nel IV trimestre, più i 100 euro versati in eccesso per il primo trimestre 2017. In questo caso, il risultato del dichiarativo compilato secondo le pregresse regole, sarebbe stato il medesimo.
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