L’imponibilità in Italia non si applica per le seguenti operazioni:
a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, nonché alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare, nel territorio nazionale, a cura o per conto del fornitore comunitario;
b) le cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello stato fino a concorrenza dell’importo di 35 mila euro nel corso dell’anno solare, e sempreché tale limite non sia stato superato nell’anno precedente, a meno che il cedente comunitario non abbia comunque optato per l’applicazione dell’Iva in Italia.
È di particolare rilevanza la seconda eccezione, che prevede che fino all’ammontare di 35.000,00 euro le operazioni possano essere tassate nel Paese di origine. Gli effetti sui consumatori italiani sono rilevanti. Infatti l’operazione sarà tanto più costosa ogni qualvolta trovi applicazione l’aliquota IVA italiana.
Da un punto di vista pratico, l’operatore comunitario che effettua vendite a distanza per le quali l’imposta è dovuta in Italia è tenuto ad adempiere gli ordinari obblighi, per cui dovrà necessariamente identificarsi nel nostro Paese, direttamente o mediante rappresentante fiscale. Questi tuttavia potranno godere dell’esonero da obblighi di fatturazione e di certificazione. Infatti, le “cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto per corrispondenza» sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente (art. 22, primo comma, dpr 633/1972), e dall’obbligo di certificazione del corrispettivo mediante rilascio di scontrino o ricevuta fiscale (art. 2, lett. oo, dpr n. 696/1996)”.
Per quanto riguarda invece le cessione di beni da parte di operatori italiani a consumatori finali comunitari, sempre rientranti nel commercio elettronico indiretto, l’articolo 41, comma 1, lettera b), del D.L. n. 331/93, stabilisce che costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili anche le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. La disposizione non si applica:
a) per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare;
b) se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso 100 mila euro, ovvero l’eventuale minore ammontare stabilito dallo stato membro interessato, salvo opzione da parte dell’operatore nazionale.
Anche in questo caso dunque l’operazione è tassata nel Paese di consumo però solo se l’ammontare delle cessioni effettuate nell’anno supera 100.000,00. Se tale soglia non viene superata, al trattamento di non imponibilità si sostituisce l’imponibilità IVA in Italia.
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