La precedente formulazione della norma richiamata prevedeva la possibilità di emettere fattura differita nei soli casi di cessione di beni la cui consegna o spedizione risultasse da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali era effettuata l’operazione e avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 (DDT).
La nuova formulazione della norma prevede invece che sia possibile emettere fattura differita anche per le prestazioni di servizi. La condizione dettata dalla norma affinché sia possibile procedere alla fatturazione differita è che la fattura contenga il dettaglio delle singole operazione e le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione.
In merito all’individuazione dell’idonea documentazione, il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Per coprire il vuoto normativo, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 18/E/2014 ha precisato che il contribuente “al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti”.
Nel documento di prassi richiamato vengono forniti i seguenti esempi: documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, contratto, nota di consegna lavori, lettera d’incarico, relazione professionale. Di fondamentale importanza è che dai suddetti documenti possa desumersi con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
Viene inoltre precisato che nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.
Per le cessioni di beni si ricorda che, come chiarito con la C.M. 27/E/1975, il pagamento, totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all’emissione del documento di trasporto o di altro documento idoneo, non fa venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo. Invece, se anteriormente all’emissione dei suddetti documenti, abbia luogo il pagamento, totale o parziale, del corrispettivi, il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento.
Viene infine chiarito che:
• il contribuente può emettere fattura differita anche nel caso in cui effettui una sola delle operazioni, cessione di beni o prestazione di servizi risultanti da idonea documentazione, nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto;
• l’emissione di un’unica fattura riepilogativa deve ritenersi consentita anche in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo cessionario/committente.
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