La disciplina riguarda i costi sostenuti per l’acquisto, l’importazione, ovvero l’acquisizione dei mezzi di trasporto in base ad un contratto di noleggio o locazione anche finanziaria. È altresì detraibile nella stessa misura del 40% l’IVA relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego, compreso il transito stradale. È limitato, inoltre, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese connesse ai veicoli, tra cui quelle relative ai ricambi, carburanti, lubrificanti, ecc.
Il Ministero dell’Economia, nella Risoluzione Ministeriale n. 6 del 20 febbraio 2008, emanata dal Dipartimento delle Politiche Fiscali e delle Finanze, ha affrontato il tema relativo ai criteri di applicazione della detrazione forfetaria, e nel documento di prassi si precisa che: “Per i veicoli non interamente utilizzati per finalità imprenditoriali, artistiche o professionali, in deroga ai criteri ordinari non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali finalità, ma l’imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40 per cento dell’IVA afferente le operazioni relative ai veicoli in questione”.
Come accennato, può essere invece detratta integralmente l’IVA afferente i veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali. La limitazione non è dunque applicabile ad alcune categorie di veicoli tra cui, ad esempio, i taxi, i veicoli utilizzati dalle scuole guida, quelli destinati al noleggio o al leasing.
A tal proposito, nella citata Risoluzione 6/DF, il MEF ha chiarito che “devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo”. Il regime di integrale detraibilità dell’IVA trova pertanto applicazione anche con riferimento ai costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti a fronte di un corrispettivo commisurato al fringe benefit riconosciuto, costituendo tale fattispecie un’operazione imponibile ai fini IVA sulla base del principio generale sancito dall’articolo 24 della Direttiva n. 2006/112/CE in tema di imposizione delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.
Per quanto concerne invece il criterio di determinazione della base imponibile, occorre fare riferimento all’art. 13, comma 3, lett. d) del D.P.R. 633/72 in cui, in deroga al criterio generale del corrispettivo, si stabilisce che, per la messa a disposizione di veicoli stradali a favore dei dipendenti, la base imponibile è costituita dal valore normale di tali beni.
Per identificare detto valore, l’articolo 14, comma 3, del D.P.R. 633/72 rinvia a criteri da stabilirsi con apposito Decreto del Ministro dell’Economia. Tuttavia, non essendo mai stato emanato questo provvedimento, occorre far riferimento all’articolo 24, comma 6, della L. 88/2009 che, ai fini della determinazione del valore normale del benefit, stabilisce che valgono le regole previste dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR. In sostanza, la base imponibile deve essere calcolata considerando il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri determinato sulla base delle tabelle ACI.
Sul piano operativo la società provvederà ad assolvere l’IVA sulla base imponibile determinata secondo i criteri anzidetti, trattenendo l’importo a carico del dipendente dalla busta paga. Resta inteso che la detraibilità dell’IVA spetta integralmente anche nell’ipotesi in cui il corrispettivo effettivamente trattenuto risulti inferiore, a condizione che la base imponibile indicata nella fattura di riaddebito sia comunque costituita dal valore normale del benefit.
Un discorso a parte va fatto con riferimento ai costi afferenti le auto concesse in uso agli Amministratori. Infatti, sebbene la disciplina fiscale dei redditi percepiti da coloro che rivestano tale ruolo sia assimilata a quella vigente per il lavoro dipendente, la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia (cfr. Interpello 904-472 del 29 maggio 2014) ha chiarito che “le disposizioni, previste specificamente per i veicoli dati in uso ai dipendenti, non possono essere applicate anche per i veicoli concessi in uso agli Amministratori”.
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