Scade il 16 marzo 2018 il termine per il versamento del saldo a debito emergente dal modello IVA 2018, dichiarazione IVA relativa all’anno 2017. Si approssima dunque il termine entro il quale occorre chiudere i conti con riferimento all’imposta sul valore aggiunto dell’anno scorso, per quanto è importante ricordare che il termine del 16 marzo non è l’unica possibilità concessa per onorare l’eventuale debito emergente dalla dichiarazione.
Preliminarmente occorre fare una considerazione: laddove il modello IVA 2018 riporti un saldo a debito del contribuente è opportuno effettuare una approfondita verifica volta a reperire eventuali fatture di acquisto pervenute nel 2017 e, per errore o dimenticanza, non contabilizzate in tale anno e nemmeno nel 2018 con riferimento alla dichiarazione IVA 2017 ai sensi del D.L. 50/2017 (Circolare Agenzia delle Entrate 1/E del gennaio 2018). Infatti, posto che vi è tempo fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, che quest’anno scade il 30 aprile 2018, per contabilizzare in apposito sezionale (o con altro metodo contabile adeguato) le fatture che devono concorrere alla liquidazione dell’imposta annuale del 2017, potrebbe capitare di versare somme a titolo di saldo IVA 2017 che poi si rivelino superiori al dovuto a seguito del “rinvenimento” di ulteriori fatture smarrite. Sul punto vi è tuttavia da precisare che, laddove si verificasse il caso, la maggior somma pagata il 16 marzo rispetto al dovuto non andrebbe persa, bensì, con evidenza nel quadro VX, andrebbe a costituire un credito a favore del contribuente.
Detto questo, l’imposta a debito emergente dal Modello IVA 2018 deve essere versata laddove l’importo dovuto sia superiore ad euro 10,33, che diventano 10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.
Il termine per il pagamento è fissato, come si è detto, entro venerdì 16 marzo 2018. Esistono inoltre due ulteriori possibilità: quella di onorare il pagamento a rate, la prima scadente il 16 marzo 2018 e le successive ogni 16 di ogni mese, con un massimo di 9 rate possibili (quindi l’ultima rata, in caso di rateazione massima, scade il 16 novembre 2018), oppure il versamento in corrispondenza ai termini previsti per le imposte emergenti dal modello Redditi 2018.
Se si opta per la soluzione rateale, ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 241 del 1997, l’importo a debito emergente dal dichiarativo dovrà essere suddiviso in rate di uguale importo, la prima da pagarsi entro il 16 marzo 2018. Per poter usufruire del pagamento rateale è dovuto anche il versamento di interessi, che sono fissati in misura fissa, pari allo 0,33% mensile.
Quindi, supponendo un debito IVA annuale di 3.000 euro, e una scelta di rateazione in tre rate (poiché il contribuente è libero di decidere quante rate fare, fino ad un massimo di 9), si avrà:
Nel caso in cui si opti per la rateazione, con prima rata versata entro il 16 marzo, potrebbe aversi qualche difficoltà nel caso in cui, post 16 marzo, ma ante 30 aprile 2018, emergessero ulteriori fatture da “ripescare” in dichiarazione IVA ai sensi del D.L. 50/2017. Si tratterebbe comunque di una casistica in cui la prima rata sarebbe stata versata in misura superiore al dovuto, quindi sicuramente non sanzionabile. Se dovesse capitare il caso, si ritiene che il comportamento corretto sia quello di scomputare dall’importo effettivamente dovuto in base al Modello IVA quanto già versato con la rata del 16 marzo, ed eventualmente quella del 16 aprile; la somma residua, poi, dovrà essere suddivisa in rate di uguale importo a partire dal 16 maggio 2018 e sino al termine del periodo di rateazione originariamente prescelto.
Oltre al termine in soluzione unica o la rateazione al partire dal 16 marzo 2018, come si diceva, esiste un’ulteriore strada percorribile, ovvero quella del versamento dell’imposta nei termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
Nonostante il dichiarativo IVA sia ora del tutto sganciato dal modello Redditi per quanto riguarda la modalità ed i termini di trasmissione è stata, infatti, mantenuta la possibilità di pagare entro la scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).
In questo caso, sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2018 (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 542 del 1999).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24, quindi per il contribuente che, per esempio, si trovi cronicamente a credito IRPEF (come spesso accade, per esempio, ai professionisti), posticipare il versamento dell’IVA potrebbe risultare addirittura esente da interessi. Occorre comunque ricordare la problematica del visto: se con l’utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale si supera la soglia di 5.000 euro, si rende obbligatoria l’apposizione del visto di conformità sul dichiarativo dal quale il credito stesso emerge.
Esempio: ipotizzando un debito annuale di 1.000 euro (in assenza di crediti da compensare), in caso di versamento al 30 giugno 2018 occorre considerare che la maggiorazione dello 0,4% per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, quindi 0,4% x 4 = 1,60%. La somma da versarsi al 30 giugno ammonta pertanto a 1.016,00 euro.
Infine, è anche possibile avvalersi, in caso di pagamento “agganciato” alle scadenze dei redditi, della possibilità di prorogare ulteriormente di un mese (quindi luglio 2018), con un’ulteriore aggravio della somma dovuta al 30 giugno dello 0,4%, così come è anche possibile rateizzare le somme (a partire da giugno o da luglio), con ulteriore corresponsione di interessi pari allo 0,33% fisso mensile.
Sempre con riferimento al differimento del versamento in corrispondenza ai termini previsti per il versamento delle imposte emergenti dal modello Redditi è importante precisare che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi di tale facoltà, versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.
Per determinare l’effettivo calendario delle scadenze occorre anche ricordare la norma generale che prevede il versamento automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento cada di sabato o in un giorno festivo. Ha effetto sui termini di rateazione anche la cosiddetta “pausa estiva”, in base alla quale tutti versamenti (anche rateali) che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto sono automaticamente prorogati al 20 agosto, senza corresponsione di ulteriori somme a titolo di interessi (ai fini di quello che qui interessa, pertanto, la rata eventualmente scadente il 16 agosto slitta automaticamente al 20 agosto).
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