I giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso proposto nell’interesse di una società conferitaria d’azienda, che ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997, laddove la CTR l’ha riconosciuta responsabile per le imposte e le sanzioni dovute dalla cedente che ha frodato il fisco.
Gli Ermellini hanno chiarito che l’articolo 14 D.Lgs. n. 472/1997 introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari ed è norma speciale rispetto all’articolo 2560, secondo comma, cod. civ.
Essa è diretta a evitare – tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente – che, attraverso il trasferimento dell’azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico.
Da ciò deriva che, si legge in sentenza: “nell’ipotesi di cessione conforme a legge e in base a un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell’assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con beneficium excussionis, ed è limitata nel quantum (entro il valore della cessione) e nell’oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi).
La medesima responsabilità opera, invece, senza che si applichino le limitazioni stabilite dai primi tre commi della norma qualora si tratti di cessione in frode al fisco (comma 4); essa, infine, è presunta iuris tantum (comma 5) ‘quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante’”.
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