La guida nasce con l’intenzione di informare i contribuenti che lavorano oltre confine, sulle attività da compiere e sui comportamenti da tenere in relazione ai redditi prodotti fuori dal territorio Italiano ed agli investimenti detenuti all’estero.
La guida, di sole 8 pagine, tratteggia i contorni dei seguenti temi:
In primis l’Agenzia ricorda che, “In base al cosiddetto “principio della tassazione mondiale” ( World Wide Taxation Principle) – sul quale si fonda il sistema fiscale di molti Paesi europei e che è stato adottato anche dalla legislazione fiscale italiana – il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.”
L’Agenzia prosegue specificando che un contribuente è considerato fiscalmente residente in Italia quando soddisfa, per la maggior parte del periodo d’imposta (>183 giorni), anche solo uno dei requisiti di cui all’art. 2 del Tuir (Dpr 917/1986), pertanto risulta che:
Tralasciando in questa sede il tema della dimostrazione della prova contraria in capo ai contribuenti che si trasferiscono in paesi considerati a fiscalità privilegiata inclusi nel D.M. 4/5/1999, la residenza fiscale in Italia comporta, nella generalità dei casi, che qualsiasi reddito che deriva dall’estero, deve comunque essere dichiarato anche in Italia. Detti redditi andranno a sommarsi agli eventuali redditi che il contribuente stesso ha percepito in Italia.
Le eventuali imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi esteri dove detti redditi sono stati percepiti, sono scomputabili dall’imposta italiana, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’articolo 165 del Tuir.
Vige, di fatto, la regola generale secondo cui “tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti.”
La guida ricorda poi che, nel caso in cui il contribuente ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichi in essa i redditi prodotti all’estero, la detrazione poc’anzi citata delle imposte pagate all’estero non spetta.
La guida menziona, inoltre, l’A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero), ricordando anche che quest’ultima è stata istituita con la legge 470/88 ed è regolamentata dal Dpr 323/89. Iscrivendosi all’AIRE il contribuente può usufruire di alcuni servizi forniti direttamente dal Consolato italiano all’estero (es. il rilascio di certificati anagrafici e di residenza, il rinnovo del passaporto, il rinnovo della patente di guida per chi risiede in paesi extraeuropei) ma di contro, perde il diritto all’assistenza sanitaria di base in Italia.
L’Agenzia rimanda ai seguenti link la raccolta di ulteriori informazioni su procedura di iscrizione, aggiornamento dei dati e cancellazione: sito del Ministero degli Affari Esteri (Link), sito del Ministero dell’Interno (Link).
Da ultimo, l’Agenzia cita le Convenzioni contro le doppie imposizioni. Per evitare, infatti, che i contribuenti subiscano una doppia imposizione, che si avrebbe in seguito al pagamento delle imposte sia nel Paese estero di produzione del reddito sia in quello di residenza, l’Italia ha stipulato con molti Paesi le c.d. Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, basate sulla formula della Convenzione OCSE. Le convenzioni sono accordi tra due Stati, attraverso le quali viene disciplinata la sovranità tributaria di entrambi, in base al principio della reciprocità. Nelle convenzioni, generalmente, viene poi riconosciuto un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nel momento in cui si dichiarano i redditi esteri in Italia.
I cittadini italiani che, per motivi di varia natura, non si sono iscritti all’A.I.R.E. e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, perdono il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir), se accertati.
Per non perdere il diritto al riconoscimento delle imposte pagate all’estero, l’Agenzia rammenta, invero con una tempistica un po’ discutibile, la possibilità di accedere alla procedura di “collaborazione volontaria”, per la quale è stata disposta la riapertura dei termini di adesione al 30 settembre 2017. A seguito delle modifiche apportate con il D.L. 50/2017, l’adesione alla procedura straordinaria consente di superare il divieto disposto dal comma 8 dell’art. 165 del recupero delle imposte pagate all’estero.
Di fatto, quindi, per chi non ha dichiarato i redditi prodotti all’estero, su cui ha già pagato nel paese straniero le imposte aderendo alla voluntary disclosure, può vedersi riconosciuto comunque il credito per dette imposte. Deve però trattarsi solo di redditi derivanti da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.
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