Per completare il processo di ratifica, è necessario il via libero definitivo da parte del Parlamento. Per l’entrata in vigore della Convenzione è necessario che si concluda il processo di ratifica. Qualora il processo di ratifica si concluda nel 2014, la Convenzione contro le doppie imposizioni entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.
L’entrata in vigore della Convenzioni contro le doppie imposizioni tra l’Italia e Hong Kong apporterà benefici sai ai residenti italiani che ai residenti del paese asiatico.
Dal lato italiano, ad esempio, ai fini del monitoraggio fiscale, Hong Kong non è incluso nella lista dei Paesi collaborativi.
Pertanto, le persone fisiche e gli altri soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW che detengono partecipazioni in società residenti nel Paese asiatico, devono indicare nel suddetto quadro, seguendo un approccio look through, non il valore della partecipazione, bensì il valore complessivo degli investimenti sottostanti la partecipazione.
La C.M. 38/E/2013 ha chiarito che la lista dei Paesi collaborativi include tutti quegli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni tramite una Convenzione contro le doppie imposizioni ad altri accordi.
L’art. 25 della Convenzione tra l’Italia e Hong Kong prevede per l’appunto uno scambio su richiesta delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l’applicazione della Convezione. Tale scambio non potrà essere rifiutato in base al principio del segreto bancario.
Dunque, così come accaduto per San Marino, con l’entrata in vigore della Convenzione anche Hong Kong potrebbe essere ricompreso nella lista dei paesi collaborativi.
Inoltre, Hong Kong è ricompreso nel D.M. 23.1.2002, emanato per la disciplina sulla indeducibilità dei costi da paradisi fiscali. Un ulteriore effetto dell’entrata in vigore della Convenzioni potrebbe essere l’eliminazione dello Stato asiatico dal D.M. citato.
Per quanto riguarda la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con operatori residenti o localizzati ad Hong Kong si può verificare la presenza nella Convenzione della “clausola di non discriminazione”. La presenza della suddetta clausola consentirebbe, anche senza la cancellazioni di Hong Kong dal D.M. 23.1.2002, la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti ivi residenti o localizzati.
Probabilmente, con l’entrata in vigore della Convenzione, Hong Kong potrebbe essere espunta anche dal D.M. 4.5.1999, che individua i Paesi a fiscalità privilegiata relativamente all’inversione dell’onere della prova per il trasferimento della residenza delle persone fisiche, e dal D.M. 21.11.2001 emanato principalmente per la disciplina sulle controlled foreign companies di cui all’art. 167 del Tuir.
I residenti nel Paese asiatico potranno invece usufruire di ritenute ridotte nella percezione di interessi, canoni e dividendi di fonte italiana.
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