La detrazione del predetto codice 12 spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione (art. 1 della legge n. 62/2000), costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali. Conseguentemente, la detrazione compete in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuole materne), scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole elementari e medie), scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
Con progressivi chiarimenti e, da ultimo, con la Circolare n. 7/E/2017, sono stati definitivamente chiariti ampi profili di detraibilità. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e frequenza) e i contributi obbligatori e vi rientrano, inoltre, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni pur volontari, ma deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione (codice 31 – art. 15, comma 1, lett. i-octies del T.U.I.R.).
Si tratta, ad esempio delle spese per la mensa scolastica (Circolare 2 marzo 2016 n. 3/E risposta 1.15) ed i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4 agosto 2016, n. 68). Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso sia per il tramite del Comune che di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie e secondarie di primo grado (Circolare 6 maggio 2016, n. 18/E risposta 2.1). In questo ambito rientrano anche le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, non serve al contribuente richiedere la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti, mentre la delibera va, invece, richiesta nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio).
La detrazione per le spese di frequenza scolastica (codice 12) non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del T.U.I.R. per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (codice 31). Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno, pertanto il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali, mentre il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali (art. 15, comma 1, lett. i-octies del T.U.I.R.).
La detrazione, invece, non spetta per il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (Risoluzione 4 agosto 2016 n. 68/E) e per le spese relative ad acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici (Circolare 2 marzo 2016 n. 3/E, risposta 1.15).
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