Autore: Quotidiano Ipsoa
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che, nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi. Lo ha previsto il D.M. 2 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021. Esclusi anche i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 e quelli che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 1 al decreto.
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