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ISA 2021 in arrivo: tra correttivi Covid e nuove cause di esclusione

25 Gennaio 2021silvanaNews
Autore: Andrea Bongi – Dottore commercialista e pubblicista. Quotidiano Ipsoa

Correttivi Covid per tutti e nuove cause di esclusione solo per alcuni. Ecco come si presentano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale 2021, da applicare al periodo d’imposta 2020, sulla base delle modifiche che verranno apportate per tener conto degli effetti della pandemia da Covid-19. Si tratta delle novità che sono state annunciate nel corso delle ultime due riunioni della Commissione degli esperti presso la SOSE e che verranno inserite in un apposito decreto ministeriale da emanarsi nel mese di gennaio. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli e delle istruzioni degli ISA 2021. Ma, a ben vedere, si tratta di una modulistica che dovrà essere necessariamente rivista una volta approvate le novità.

In arrivo gli ISA 2021, da applicare al periodo d’imposta 2020, sulla base delle modifiche che verranno apportate per tener conto degli effetti dell’emergenza da Covid-19.
Le modifiche annunciate sono in linea con quanto previsto nell’art. 148 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Nello specifico il comma 1 della disposizione prevede che: “la società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146 (SOSE SpA), per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, definisce specifiche metodologie basate su analisi al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, con l’ulteriore possibilità di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità”.
Scorrendo i verbali delle riunioni del 9 e del 18 dicembre della Commissione degli esperti, si nota che le modifiche proposte sono state approvate pressoché all’unanimità dei componenti (2 voti contrari alla prima riunione, un contrario e un astenuto nella seconda riunione).
Una volta diffusi i contenuti delle suddette riunioni e le annunciate modifiche agli ISA, più di una voce contraria si è levata chiedendo – al posto di una sterilizzazione dei risultati per l’anno 2020 – una generalizzata esclusione degli indicatori per effetto dell’emergenza tutt’ora in atto.
In attesa dei necessari provvedimenti attuativi, in cosa consistono le principali novità in arrivo?

I correttivi Covid per l’anno 2020

In primo luogo, è opportuno precisare che la costruzione e la metodologia di funzionamento dei correttivi Covid per il periodo d’imposta 2020 somiglia molto ai famigerati correttivi congiunturali anticrisi applicati, nel recente passato, per gli studi di settore.
La misurazione degli effetti dalla pandemia sulla nostra economia viene infatti valutata osservando l’andamento di alcuni indicatori base che sono stati presi a riferimento per le successive valutazioni.
Tra questi indicatori troviamo:
– le giornate di chiusura determinate per codice ATECO in base alle disposizioni dei D.P.C.M. del 2020;
– la contrazione della produttività settoriale.
L’impatto di queste variabili sulle singole realtà economiche è alla base degli interventi correttivi di natura straordinaria applicabili ai 175 modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2020.
Alla luce di quanto sopra appare dunque evidente che nel caso in cui un’attività economica non sia fra quelle obbligate alla chiusura dai vari D.P.C.M. emanati nel corso del 2020 e il settore di appartenenza non abbia fatto rilevare segnali di contrazione economica, i correttivi straordinari Covid non entreranno in funzione e le variabili di calcolo del punteggio sintetico di affidabilità fiscale verrà eseguito dal software in condizioni di normalità economica.
Nel dettaglio i correttivi straordinari che agiranno sulle funzioni di stima degli ISA 2021 possono essere ricondotti alle due tipologie sulla base dell’intervento che gli stessi andranno ad effettuare:
– modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite stime Panel;
– modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da soglie economiche di riferimento.

La prima tipologia di correttivi Covid

Agirà modificando, grazie ad apposite funzioni di stima di tipo “panel”, i seguenti indicatori elementari di affidabilità alla base dei calcoli dei software ISA 2021:
1. ricavi/compensi per addetto;
2. valore aggiunto per addetto;
3. reddito per addetto.
Le leve sulle quali tale tipologia di correttivi Covid agirà sono quelle già ricordate in premessa ovvero: giornate di chiusura dell’attività da D.P.C.M.; contrazione della produttività settoriale e diminuzione dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente per l’anno 2020 rispetto al 2019.
Sulla base delle giornate di chiusura dell’attività determinate dai vari D.P.C.M. che si sono susseguiti nel corso del 2020, un primo correttivo procederà alla riduzione proporzionale degli input produttivi dichiarati dal singolo contribuente in relazione a seguenti dati:
– valore dei beni strumentali in proprietà;
– canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio.
Il ragionamento che sta alla base del correttivo in oggetto è semplice. Quanto più l’attività economica è rimasta inattiva tanto meno dovranno pesare nel giudizio complessivo di affidabilità fiscale del contribuente i fattori produttivi sopra indicati (costi fissi).
Sempre in relazione alle giornate di chiusura imposte all’attività, un secondo correttivo determinerà una riduzione del valore stimato della variabile “addetti non dipendenti”, nei casi in cui non sia presente nel modello ISA l’informazione della percentuale di lavoro prestato nell’impresa.
Anche il presupposto di questo intervento correttivo è semplice e intuitivo. Esso sterilizzerà l’apporto al punteggio complessivo di affidabilità fiscale degli addetti non dipendenti, quali i soci o gli associati, in relazione alle giornate di chiusura dell’attività.
Sulla restante forza lavoro eventualmente presente, la riduzione sarà invece rilevata direttamente dai dati del modello ISA sulla base delle giornate di apporto effettivo all’attività lavorativa.
Nelle situazioni in cui si verifica sia una contrazione della produttività settoriale sia la caduta dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente, un ulteriore intervento correttivo procederà alla riduzione del valore stimato di tali componenti positivi ai fini del punteggio sintetico di affidabilità fiscale.
In buona sostanza, in presenza di uno scenario come quello sopra descritto, il software di calcolo attenuerà le pretese in relazione ai ricavi/compensi dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2020 ai fini della sua affidabilità fiscale.
L’ultimo intervento relativo a questa prima tipologia di correttivi Covid agirà invece sul coefficiente individuale degli ISA riducendone la stima in funzione della caduta ricavi/compensi dichiarati per il 2020 dal contribuente rispetto all’anno precedente.
La logica di questo intervento è del tutto similare a quella analizzata per il correttivo precedente. Qui l’elemento che viene a ridursi è il coefficiente individuale sulla base del quale sono poi elaborati i punteggi finali di affidabilità fiscale.

La seconda categoria di interventi correttivi Covid

Agirà, sulla base di specifiche “soglie economiche di riferimento”, sugli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia che guidano le stime del software ISA:
1. durata delle scorte;
2. analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti;
3. copertura delle spese per dipendente.
Queste variabili sono risultate essere infatti fra quelle più sensibili alle variazioni congiunturali causate dagli effetti della pandemia da Covid-19.
Durata delle scorte
È indubbio che le interruzioni delle attività e più in generale le difficoltà economiche legate alla pandemia abbiano influenzato, in modo anomalo e negativo, il ciclo delle scorte di magazzino sia per quanto riguarda le materie prime che i prodotti finiti.
L’intervento correttivo che viene proposto e che agirà sulla durata delle scorte, verrà influenzato dall’azione combinata delle giornate di chiusura determinate da D.P.C.M. 2020 e dalla diminuzione dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente.
Le giornate di chiusura imposte all’attività dai vari D.P.C.M. produrrà un incremento della soglia massima di riferimento delle scorte prevista in maniera specifica per ogni modello ISA.
La diminuzione dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente genererà un decremento delle rimanenze finali proporzionale alla diminuzione stessa.
Apporto di lavoro delle figure non dipendenti
La logica con cui si muove questo secondo intervento è basata sulla riduzione della forza lavoro settoriale ISA desunta dai dati degli Uniemens combinata con la caduta dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente. In queste situazioni il correttivo proposto riduce la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti (collaboratori familiari, familiari diversi, associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori).
Grazie a tale correttivo le richieste del software di calcolo si attesteranno su un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto non dipendente facilitando così il raggiungimento dei livelli di affidabilità.
Copertura spese per lavoro dipendente
Sulla base degli stessi presupposti di base dell’intervento precedente, il correttivo in oggetto procede ad un incremento del valore aggiunto in funzione della riduzione settoriale della forza lavoro dipendente del relativo ISA e della caduta dei ricavi/compensi del singolo contribuente rispetto all’anno precedente.

Le tre nuove cause straordinarie di esclusione

Nelle situazioni in cui la pandemia da Covid-19 ha inciso più in profondità, l’Amministrazione finanziaria ha deciso di procedere con nuove e specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.
I contribuenti che potranno avvalersi di tali nuove clausole, saranno comunque tenuti alla compilazione dei modelli, senza però dover verificare i punteggi attribuiti dal software ISA.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicheranno ai contribuenti che si trovano in almeno una delle seguenti tre condizioni:
– aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
– aver attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
– esercitare, in maniera prevalente, le attività economiche sottoposte alle misure più stringenti, in materia di sospensione dell’attività, per il contenimento dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, ricomprese in un apposito elenco predisposto dalla SOSE.
Per quanto riguarda la terza nuova causa di esclusione, nel citato elenco delle attività sono ricomprese tutte quelle che nel corso del 2020 hanno dovuto sottostare a stringenti provvedimenti e misure restrittive di sospensione previste dai D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, per il contenimento dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Si tratta, in buona sostanza, di attività che per effetto di tali D.P.C.M. sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, a ulteriori sospensioni dell’attività che si sono sommate alle chiusure definite nei D.P.C.M. del 9 marzo, dell’11 marzo e del 22 marzo 2020.
L’elenco delle attività in oggetto comprende ben 85 codici ATECO fra i quali sono comprese, tanto per fare alcuni esempi, le attività della ristorazione, i bar, le palestre, il commercio al dettaglio di abbigliamento, di calzature, di confezioni per adulti, etc.
Come si può facilmente notare siamo di fronte a tre nuove cause di esclusione dai giudizi del software ISA di carattere puramente oggettivo. Non c’è infatti alcun margine di discrezionalità in nessuna delle tre nuove cause.
In tutte le altre situazioni, si pensi ad esempio a un’attività economica per la quale la perdita in termini di ricavi/compensi si attesta al 32% anziché al famigerato 33%, esiste sempre, a parere di chi scrive, la possibilità di invocare la causa generale di esclusione dagli ISA prevista nell’art. 9-bis, comma 6, lettera a), D.L. n. 50/2017, ovvero quella relativa alle “condizioni di non normale svolgimento dell’attività”.

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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