Alcune delle disposizioni interessano i lavoratori autonomi, ed in particolare l’art. 21, la cui rubrica è “Imposta sul reddito professionale.” La novità, ove dovesse essere approvata definitivamente, sarà applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Il principio è estremamente semplice: il reddito professionale non “prelevato” e “reinvestito” nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, non sarà sottoposto al prelievo progressivo. Si applicherà la tassazione separata con l’aliquota del 24 per cento. La disposizione richiama il contenuto dell’art. 77 del TUIR che stabilisce la predetta aliquota per le società di capitali.
Dal punto di vista sistematico il disegno di legge prevede l’introduzione nel corpo del Testo Unico delle imposte sui redditi del nuovo art. 53 – bis “Imposta sul reddito professionale”. La nuova misura è simile all’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI) disciplinata dall’art. 55 – bis del TUIR.
La tassazione separata “scatta” allorquando il reddito non venga prelevato dal professionista. Pertanto la novità potrà essere applicata a condizione che il professionista opti per la tenuta della contabilità ordinaria con l’istituzione del libro dei movimenti finanziari (o, in alternativa, del libro giornale). Dalla contabilità dovranno così risultare i prelevamenti del reddito per finalità personali. Le nuove modalità di tassazione prevedono l’esercizio dell’opzione e quindi le specifiche modalità di tassazione non troveranno applicazione automaticamente. In particolare, il nuovo art. 53 – bis, comma 5 così dispone: “I lavoratori autonomi che optano per il regime della contabilità ordinaria possono esercitare l’opzione per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo. L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo dal periodo d’imposta a cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque periodi d’imposta ed è rinnovabile”.
La tassazione ordinaria (con l’applicazione progressiva dell’IRPEF) scatterà allorquando l’utile dell’anno o dei periodi di imposta precedenti saranno oggetto di distribuzione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione dell’imposizione, dovuta prima all’applicazione dell’aliquota del 24 per cento, e successivamente delle aliquote IRPEF progressive, il legislatore ha previsto che le somme distribuite già oggetto di tassazione costituiscono un componente negativo deducibile in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si consideri il seguente esempio:
Nell’esempio il professionista pagherà l’IRPEF “piena” entro il 30 giugno 2021 con riferimento al reddito relativo all’anno 2019 prelevato per intero nell’anno 2020. Tuttavia, al fine di tenere conto del prelievo già subito nella misura del 24% (per evitare una duplicazione di imposizione), il reddito lordo dell’anno 2020 dovrà essere “decurtato” della somma già assoggettata al prelievo nella misura del 24% e già oggetto di distribuzione. Se, ad esempio, il reddito lordo relativo all’anno 2020 fosse pari a 80.000 euro, il reddito al netto dei prelievi risulterebbe essere pari a 70.000 euro. La differenza, 10.000 euro, sarà a sua volta soggetto alla tassazione del 24 per cento fin quando non sarà prelevato.
La nuova misura sarà però destinata ad avere scarso successo. Ben difficilmente, soprattutto in tempi di crisi, i professionisti saranno disponibili a non prelevare il reddito il cui ammontare è già di per sé modesto. L’unico vantaggio, rispetto agli esercenti attività di impresa, è che dalla nuova imposta potranno essere scomputate le ritenute d’acconto subite che dal quadro RE affluiranno nel quadro RN e, in mancanza di altre redditi imponibili, transiteranno come crediti nel quadro RX. In questo caso potrebbe però scattare il limite alla compensazione di 15.000 euro, che richiede l’apposizione del visto di conformità, qualora il credito ed il debito fiscale siano relativi a tributi diversi (con diversi codici tributi). Tale ulteriore circostanza potrebbe rendere ancor meno appetibile la nuova misura.
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