Lo afferma la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con la sentenza dell’11 aprile 2014 n. 8527. Il giudice del merito (CTR Lazio) dovrà pertanto riesaminare la controversia.
Il caso. Un avvocato ha impugnato una cartella di pagamento inerente all’iscrizione a ruolo, a seguito di liquidazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73, del saldo dell’IRAP per l’anno 2002, derivante dal mancato pagamento dell’imposta emerso dalla dichiarazione dei redditi. La CTP prima e la CTR poi hanno respinto l’impugnazione confermando la pretesa. Da qui il ricorso per cassazione.
La difesa. Nel giudizio di legittimità la difesa ha evidenziato la totale assenza di elementi espressivi dell’esistenza di una struttura organizzata, posto che la contribuente era una professionista priva di dipendenti, prestatori di lavoro e/o collaboratori fissi, non titolare di mutui, finanziamenti e leasing funzionali allo svolgimento dell’attività produttiva, e che aveva sostenuto spese professionali manifestamente marginali rispetto all’apporto produttivo personale.
Indici di autonoma organizzazione. Investita dell’esame della controversia, la S.C. riconosce le ragioni della contribuente in virtù dell’ormai noto indirizzo secondo cui, con riferimento all’esercizio delle attività di lavoro autonomo, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Ratio decidendi errata. Ebbene, “la ratio decidendi della sentenza impugnata – ‘secondo cui costituisce presupposto per l’assoggettamento all’IRAP il porre in essere un apparato esterno alla persona del professionista risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o lavoro altrui, ricavabile con certezza dalle poste portate in detrazione relative a costi per compensi a terzi per lire 9.602.000; spese per acquisto di beni strumentali per lire 5.654.000; spese relative a immobili per lire 16.284.000; spese per prestazioni alberghiere per lire 4.369.000’ – non è conforme ai detti principi”.
Il rinvio. La Corte decide quindi di cassare la sentenza di secondo grado, rinviando ad altra Sezione della CTR Lazio per nuovo esame.
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