+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Economia & società
  • News 24
  • Contatti

Irap e deduzioni in Dichiarazione 2015

12 Maggio 2015silvanaNews
In generale, ai fini Irap, le deduzioni per il personale dipendente:
– sono usufruibili dai soggetti passivi IRAP, a prescindere dal metodo (“contabile” o “da bilancio”) utilizzato per la determinazione della base imponibile;
– spettano per ciascun dipendente, per un ammontare non superiore alla retribuzione e agli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Tra le novità del modello Irap, quest’anno fa la sua comparsa la deduzione per incremento occupazionale, cumulabile con l’Inail e il cuneo fiscale.

Deduzione per incremento occupazionale
– Quest’anno il rigo IS6 accoglie la deduzione prevista dal comma 4-quater, dell’art. 11 del D.Lgs. 446/97, come sostituito dall’articolo 1, comma 132, lett. a), della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, spettante per i soggetti che incrementano il personale assunto a tempo indeterminato.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014 è consentita la deduzione, dalla base imponibile IRAP, dei costi sostenuti per l’assunzione di personale a tempo indeterminato: tale deduzione è ammessa laddove alla fine del periodo d’imposta in cui vengono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in organico con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto in forza nel periodo d’imposta precedente, con una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d’imposta e la media del periodo d’imposta precedente, al netto di eventuali uscite (licenziamenti, pensionamento) di personale a tempo indeterminato verificatesi in società controllate o collegate.
La deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui avviene l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due periodi d’imposta successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B9 e B14 del Conto economico (servizi interni di mensa, omaggi ai dipendenti, ecc.).
Quest’anno i consulenti del lavoro richiedono proprio tali dati al consulente fiscale.
La deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, si ha un decremento occupazionale ossia, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, risulta inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione.
Tale nuova deduzione dalla base imponibile IRAP è cumulabile con le altre deduzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 446/97, comprese quelle preesistenti per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale, sempre nel limite massimo del costo del lavoratore a carico dell’impresa.
La compilazione della dichiarazione IRAP, nel campo 1 del rigo IS6 richiede l’indicazione del numero dei nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato, oggetto dell’incremento occupazionale, mentre nel campo 2 si dovrà inserire l’ammontare della deduzione spettante.

Alternatività delle deduzioni – L’art. 11, comma 4-septies del D.Lgs. n. 446/97 stabilisce che
– è sempre consentito dedurre i contributi assicurativi, ex comma 1, lett. a), n. 1, che pertanto, non è alternativa rispetto alle altre deduzioni previste dall’articolo 11;
– le deduzioni per il “cuneo fiscale”, invece, sono alternative, per ciascun lavoratore:

  • – alla deduzione per spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale con contratto di formazione lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5);
  • – alla deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 per i soggetti con componenti positivi del VAP non superiori a € 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1).

Inoltre, per usufruire della deduzione massima è necessario confrontare, per ogni dipendente, assunto a tempo indeterminato:
• l’importo spettante applicando la deduzione c.d. “cuneo fiscale”;
• e l’importo spettante applicando le altre deduzioni;
e considerare quella più elevata.

L’ulteriore deduzione – Per tutti i soggetti passivi IRAP “minori” (ad eccezione delle Amministrazioni Pubbliche, delle Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica) sono previste delle deduzioni forfettarie variabili per scaglioni di base imponibile, che si esauriscono quando il valore della produzione supera l’importo di euro 181.000 (art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. 446/1997).
La Legge 228/2012 (Stabilità 2013) al comma 484, ha previsto un incremento della deduzione “forfetaria” di cui al comma 4-bis del citato art. 11 D.Lgs. 446/1997, spettante per tutti i contribuenti di piccole dimensioni con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014.
Nel rigo IC74 troverà indicazione l’ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997 prevista qualora il valore della produzione, realizzata nel territorio dello Stato, non risulti superiore ad euro 180.999,91.
Qualora il periodo di imposta sia inferiore o superiore a dodici mesi l’importo della deduzione e della base imponibile dovranno essere ragguagliati all’anno solare. L’ammontare della suddetta deduzione è esposto nella sezione della dichiarazione IRAP dedicata alla determinazione del valore della produzione netta (rigo IC74 per le società di capitali, rigo IP72 per le società di persone e rigo IQ65 per le persone fisiche).

Autore: Redazione Fiscal Focus

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |