Presupposto impositivo dell’IRAP è, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 (Decreto IRAP), l’esistenza di un’“autonoma organizzazione” nello svolgimento dell’attività. Il Legislatore, tuttavia, non ha mai definito tale concetto con una disposizione normativa.
Si è aperto, così, un mondo di dibattiti, prassi e sentenze di giurisprudenza volte a cercare di definire cosa il Fisco possa intendere per essa e, quindi, se l’IRAP si applica o no, senza tuttavia risolvere la questione in modo definitivo.
Neanche le istruzioni al nuovo modello IRAP 2017, relativo al periodo d’imposta 2016 aiutano in questo, in quanto si limitano solo ad elencare i pochi soggetti che sono certamente esclusi da IRAP per il periodo d’imposta 2016 e che sono:
Al di là di queste esclusioni certe, il professionista o l’artista, per capire se è soggetto ad IRAP o no, non può che rifarsi alla giurisprudenza e ai chiarimenti della Circolare n. 45/E/2008, che ad oggi resta un documento di prassi di riferimento sul concetto di autonoma organizzazione, in mancanza di una legge chiara in materia. Con tale Circolare, l’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione in tema di assoggettabilità degli esercenti arti e professioni all’imposta regionale sulle attività produttive, aveva fornito alcune importanti indicazioni di prassi agli uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia.
In particolare, gli elementi che, anche singolarmente considerati, sono sufficienti a far ritenere esistente l’autonoma organizzazione, sono:
Si precisa, inoltre, che, come chiarito dalla Risoluzione n. 82/E/2016, il contribuente non può utilizzare l’interpello (qualificatorio nel caso di specie, cioè quello che si sostanzia nella richiesta alle Entrate di un parere sulla corretta qualificazione di una fattispecie) per richiedere la verifica della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
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