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IRAP dei piccoli, la questione resta ancora aperta

23 Maggio 2017silvanaNews

In occasione della nuova campagna dichiarativa, si riaccende il dibattito su chi sia tenuto a pagare l’IRAP e chi no, in particolare con riferimento ai lavoratori autonomi ed agli artisti

irap

Presupposto impositivo dell’IRAP è, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 (Decreto IRAP), l’esistenza di un’“autonoma organizzazione” nello svolgimento dell’attività. Il Legislatore, tuttavia, non ha mai definito tale concetto con una disposizione normativa.

Si è aperto, così, un mondo di dibattiti, prassi e sentenze di giurisprudenza volte a cercare di definire cosa il Fisco possa intendere per essa e, quindi, se l’IRAP si applica o no, senza tuttavia risolvere la questione in modo definitivo.

Neanche le istruzioni al nuovo modello IRAP 2017, relativo al periodo d’imposta 2016 aiutano in questo, in quanto si limitano solo ad elencare i pochi soggetti che sono certamente esclusi da IRAP per il periodo d’imposta 2016 e che sono:

  • i produttori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
  • le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
  • le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’art. 10, DPR n. 601/1973;
  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27 del D.L. n. 98/2011, cioè i cosiddetti “minimi”; riguardo ai soggetti che posseggono i requisiti per aderire a tale regime, la Circolare n. 45/E/2008 ha precisato che non sussiste il presupposto dell’autonoma organizzazione e, quindi, non sono assoggettati ad IRAP, a prescindere dalla circostanza che gli stessi si siano avvalsi o meno del relativo regime fiscale.
  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime forfetario agevolato di cui ai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
  • i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture ospedaliere più del 75% del proprio reddito complessivo (come espressamente stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, che contiene l’unica norma in materia).

Al di là di queste esclusioni certe, il professionista o l’artista, per capire se è soggetto ad IRAP o no, non può che rifarsi alla giurisprudenza e ai chiarimenti della Circolare n. 45/E/2008, che ad oggi resta un documento di prassi di riferimento sul concetto di autonoma organizzazione, in mancanza di una legge chiara in materia. Con tale Circolare, l’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione in tema di assoggettabilità degli esercenti arti e professioni all’imposta regionale sulle attività produttive, aveva fornito alcune importanti indicazioni di prassi agli uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia.

In particolare, gli elementi che, anche singolarmente considerati, sono sufficienti a far ritenere esistente l’autonoma organizzazione, sono:

  • l’impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui (lavoratori dipendenti o collaboratori, anche se assunti secondo modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso). Le collaborazioni rilevano altresì in caso di affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività artistica o professionale, normalmente svolte all’interno dello studio. Non rileva, invece, l’eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche (ad esempio, consulenza e assistenza tributaria ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali di un artista) e la presenza di tirocinanti, in quanto l’attività da questi svolta è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante stesso;
  • l’utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività, anche se non acquisiti direttamente, ma forniti da terzi a qualunque titolo. I beni strumentali utilizzati rilevano altresì qualora il loro costo sia stato già interamente dedotto;
  • la disponibilità di uno studio da parte del professionista.

Si precisa, inoltre, che, come chiarito dalla Risoluzione n. 82/E/2016, il contribuente non può utilizzare l’interpello (qualificatorio nel caso di specie, cioè quello che si sostanzia nella richiesta alle Entrate di un parere sulla corretta qualificazione di una fattispecie) per richiedere la verifica della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Autore: Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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