Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il 19 maggio 2017 le risposte ad alcune delle domande più frequenti in ambito di iper ammortamento e super ammortamento.
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto due allegati: l’Allegato “A” che identifica i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave di industria 4.0 e l’Allegato “B” che individua parimenti i beni immateriali quali ad esempio software, sistemi e/system integration, piattaforme e applicazioni connessi agli investimenti materiali.
Ricordiamo che le disposizioni in relazione all’iper e al super ammortamento sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 allo scopo di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, in tecnologie digitali avanzate, anche in un’ottica di migliore interazione tra uomo e macchine nell’ambito del processo definito “Industria 4.0”.
Le due misure fiscali hanno quindi lo scopo di incentivare e supportare le aziende nei propri investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali strettamente funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
L’obiettivo dei chiarimenti pubblicati è quello di definire con maggiore chiarezza sull’ agevolazioni dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese appunto secondo il modello “Industria 4.0”.
Vediamo ora alcuni dei quesiti in materia di profili tecnologici iper ammortamento affrontati nel documento del Mise del 19.05.2017.
Destinatari dell’iper e del super ammortamento – Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa, anche se organizzate in imprese individuali, che abbiano sede legale in Italia con inclusione anche delle stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero.
Si parla di iper ammortamento quando all’azienda è consentito la possibilità di maggiorare il costo di acquisto per nuovi investimenti del 150% ottenendo così un più ampio ammortamento ai fini della determinazione del reddito di impresa.
Sono in particolar modo agevolabili le imprese operanti nel settore della meccatronica, robotica, big data, sicurezza informatica, nanotecnologie, sviluppo di materiali intelligenti, stampa 3D, internet delle cose.
Parallelamente per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento di cui sopra è prevista la possibilità di beneficiare della quota di super ammortamento, quindi della maggiorare del costo di acquisto del 40% nel caso effettui investimenti su beni immateriali, ad esempio software, piattaforme o altre applicazioni che interagiscono con i beni strumentali materiali nuovi di cui agli investimenti agevolati dall’iper ammortamento.
Software – Nel caso in cui il software sia installato nel bene materiale nuovo agevolabile per iper ammortamento, in quanto indispensabile al suo funzionamento e senza il quale il bene materiale non assumerebbe alcuna utilità ai fini dell’attività produttiva, il Mise in risposta ad una faq ha precisato che potrà essere considerato un tutt’uno con il bene materiale e conseguentemente anch’esso agevolabile con l’iper ammortamento senza la necessità di distinguere i due valori, diversamente da quanto attiene invece con riferimento all’acquisto di software e applicativi implementativi e non determinanti per il corretto e buon funzionamento dei beni strumentali materiali.
Lavoratori autonomi e liberi professionisti – Così come indicato in risposta alla faq che ha individuato i soggetti destinatari dell’agevolazione dell’iper e super ammortamento, il Mise ribadisce che ad una interpretazione letterale si debbano considerare beneficiari delle disposizioni di legge solo i titolari di redditi di impresa, escludendo pertanto la categoria dei titolari di reddito di lavoro autonomo e i liberi professionisti.
Beni strumentali utilizzati in laboratorio – Affinché possano rientrare in quelli oggetto di agevolazione di cui alla Legge 232/2016 innanzitutto devono rispettare tutti i requisiti tecnici e le caratteristiche obbligatorie previste. Oltre a ciò l’impesa deve svolgere una attività di trasformazione di materie prime o prodotti semilavorati in prodotti finiti.
Revamping – Nel caso in cui l’impresa sostenga dei costi al fine di render un bene strumentale in grado di produrre qualcosa di diverso o per la sua modernizzazione, senza sostanziale modifica dell’impianto o del macchinario, i costi sostenuti potranno essere agevolabili purché sia garantito il rispetto ed il soddisfacimento dei vincoli e delle caratteristiche obbligatorie riportante specificatamente nell’Allegato “A” della Legge n. 232 del 11.12.2016.
Quelle che abbiamo indicato nel presente articolo sono solo alcune delle risposte fornite nel documento di 6 pagine pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico al quale si rinvia per un maggior approfondimento.
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