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INTRA scadenza 26 febbraio: tra obblighi fiscali e statistici

22 Febbraio 2018silvanaNews

INTRASTAT

Scade il 26 febbraio il termine per l’invio dei modelli Intra per i contribuenti con obbligo mensile. In realtà la scadenza è il 25 ma cadendo di domenica si slitta al primo giorno lavorativo successivo. Ricordando che la trasmissione potrà avvenire solo in modalità telematica (all’Agenzia delle Dogane o all’Agenzia delle Entrate) direttamente o tramite intermediario abilitato, occorre tenere in considerazione le novità entrate in vigore dal 1° gennaio di quest’anno. Proprio nella giornata di ieri l’Agenzia delle Dogane ha emanato la comunicazione Prot. 18558/RU con la quale sono sintetizzate le novità di interesse che si applicheranno, appunto, agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018. La predetta comunicazione è stata preceduta dalla Determinazione Prot. n. 13799/RU emanata da parte della stessa Agenzia di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT e con cui è stato stabilito che l’allegato al documento va a sostituire l’allegato XI alla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, relativo alle istruzioni per l’uso e la compilazione dei modelli.

Cessioni di beni e servizi – Sono interessati dalla scadenza del 26 febbraio quei contribuenti che per almeno uno dei quattro trimestri precedenti hanno effettuato cessioni intra UE di beni (va compilato in tal caso il Modello Intra 1 bis) superiore a 50.000 euro. Stesso discorso vale per le prestazioni di servizi rese (in tal caso va compilato il Modello Intra 1 quater). Si ricorda, invece, che i contribuenti che si mantengono al di sotto della predetta soglia di 50.000 euro, adempiono al relativo obbligo con periodicità trimestrale, inviando i modelli entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento. Come ricordato anche dall’Agenzia delle Dogane nel documento di prassi di cui in premessa, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi a fini fiscali con cadenza trimestrale non sono tenuti a fornire le informazioni di interesse statistico. A partire dai dati di gennaio 2018, l’indicazione dei dati statistici è comunque facoltativa anche per i soggetti che sono tenuti, ai fini fiscali, alla presentazione di detti elenchi con cadenza mensile ma che, non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intraunionali di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici. Permane l’obbligo di indicare nei suddetti elenchi riepilogativi anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci. Si tratta, com’è noto, di obbligo a carico dei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intraUe, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore ad euro 20.000.000 (comma 4 art. 6 Decreto MEF del 22 febbraio 2010). L’indicazione del valore statistico rimane, tuttavia obbligatoria, anche per i soggetti che non abbiano compilato la colonna 4 del Modello Intra (ammontare delle operazioni in euro, ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso di operazioni di perfezionamento). Ai fini del calcolo della soglia dei 20.000.000 di euro concorre l’ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato (ne restano, pertanto, escluse le operazioni triangolari promosse dal soggetto italiano).

Con riguardo al Modello Intra 1 quater, a decorrere dagli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio di quest’anno, per la compilazione del campo “Codice Servizio”, la Determinazione del 25 settembre 2017 ha semplificato il livello di dettaglio richiesto per la classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA). A tale fine è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane la corrispondente CPA a cinque cifre. Tuttavia, nell’accogliere le richieste in tal senso pervenute alla stessa Agenzia è, comunque, consentito continuare ad indicare nei suddetti Modelli il codice CPA secondo i 6 caratteri (CPA 2008).

Acquisti di beni e servizi – Sono, invece, cambiate le cose per i modelli Intra aventi ad oggetto l’acquisto di beni (Modello Intra 2 bis) e servizi (Intra 2 quater). A decorrere dal 1° gennaio 2018, scompare infatti l’obbligo trimestrale ai fini fiscali, mentre resta solo quello mensile e per finalità puramente statistiche.

In particolare, secondo quanto di nuovo previsto, restano obbligati (per la sola parte statistica) mensilmente quei contribuenti che per almeno uno dei quattro trimestri precedenti hanno effettuato acquisti di beni e servizi UE per un totale pari o superiore rispettivamente a 200.000 euro e 100.000 euro. Al riguardo è ancora utile una volta ricordare che l’Agenzia, nel provvedimento Prot. n. 194409/2017 del 25 settembre 2017, ha precisato che la verifica circa il superamento delle soglie sopra riportate va effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni e che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente (il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni). Quindi, se, ad esempio, si considera un contribuente che nel corso del I° trimestre 2018 abbia realizzato acquisti intracomunitari di beni per 400.000 euro ed acquisti di servizi intracomunitari per 12.000 euro, questi sarà tenuto a presentare (mensilmente) solo l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Con riferimento al Modello Intra 2 bis, le Dogane hanno precisato che considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraUe di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano: sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia (ad esempio, una operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione). La presentazione del Modello Intra 2 bis resta, tuttavia, facoltativa per tutti i restanti soggetti IVA, sia su base mensile che trimestrale: in tale ultima ipotesi, è richiesta soltanto la compilazione delle colonne da 1 a 5. Inoltre, anche per il modello in commento permane l’obbligo, per i soggetti individuati dal citato art 6, comma 4, del Decreto MEF del 22 febbraio 2010, di indicarvi i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci.

Resta facoltativa anche la presentazione del Modello Intra 2 quater per tutti quei contribuenti non obbligati.

Sanzioni – Anche se non fatto dall’Agenzia delle Dogane, si ritiene utile accennare agli aspetti sanzionatori, per i quali occorre scindere a seconda che la violazione riguardi l’obbligo ai fini fiscali oppure ai fini statistici. Sotto l’aspetto fiscale, trova applicazione l’art. 11 comma 4 D. Lgs. 471/1997 ai sensi del quale “l’omessa presentazione degli elenchi Intra ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta (ossia purché ciò avvenga spontaneamente o in ogni caso entro 30 giorni dalla richiesta da parte degli uffici)”.

E’ da ritenersi applicabile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997.

Per quanto riguarda, invece, le violazioni di natura statistica, occorre riferirsi alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 11 del D. Lgs. 322/1989 ma con una novità introdotta con l’art. 25 del D. Lgs. 175/2014 (che ha modificato l’art. 34 comma 5 D.L. n. 41/1995). In particolare le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 7, sono stabilite nella misura da euro 206 a euro 2.065 per le persone fisiche e da euro 516 a euro 5.164 per enti e società. Occorre, però tener presente che, ai sensi del citato art. 34, l’applicabilità delle sanzioni è limitata alle sole imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi Ue con volumi mensili pari o superiori ad euro 750.000 (D.P.R. 19 luglio 2013). Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intra mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.

Autore: Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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