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Indici di affidabilità fiscale pronti a via

13 Aprile 2018silvanaNews

D.M. 23 marzo pubblicato in GU del 12 aprile, vengono approvati i primi 69 ISA

approvato
Per il periodo d’imposta 2017 si applicheranno i primi 69 Indicatori sintetici di affidabilità fiscale approvati con il D.M. 23 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 della GU del 12 aprile.

In sede di conversione in legge del D.L. 50/2017, è stato aggiunto l’articolo 9-bis, con il quale vengono completamente riscritte le regole sugli indicatori di affidabilità fiscale (Isa), introdotti originariamente con il D.L. 193/2016, destinati nell’arco del prossimo biennio a sostituire gradualmente gli studi di settore.

Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, il D.M. 23 marzo 2018 ha approvato per il periodo d’imposta 2017 gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad una serie di attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.

Oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (contribuente che ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa o dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici) gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano nei confronti:

  • dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • degli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  • delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  • delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
  • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Il Dm in esame prevede che l’indice applicabile al caso concreto sia da individuare in base all’attività prevalente, intesa come quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Quindi, nel caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente si intende l’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del medesimo periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.

Sono state approvate anche le seguenti territorialità specifiche:

  • territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef;
  • territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;
  • territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Tali territorialità hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

Il Dm prevede che il programma informatico di ausilio, in fase dichiarativa, all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnali, oltre al grado di affidabilità fiscale, su una scala da 1 a 10, riconosciuto a ciascun contribuente, anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Inoltre, il software dovrà consentire al contribuente di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti e, nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale, dovrà tenere conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente.

Autore: Devis Nucibella. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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