In sede di conversione in legge del D.L. 50/2017, è stato aggiunto l’articolo 9-bis, con il quale vengono completamente riscritte le regole sugli indicatori di affidabilità fiscale (Isa), introdotti originariamente con il D.L. 193/2016, destinati nell’arco del prossimo biennio a sostituire gradualmente gli studi di settore.
Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, il D.M. 23 marzo 2018 ha approvato per il periodo d’imposta 2017 gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad una serie di attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.
Oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (contribuente che ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa o dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici) gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano nei confronti:
Il Dm in esame prevede che l’indice applicabile al caso concreto sia da individuare in base all’attività prevalente, intesa come quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
Quindi, nel caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente si intende l’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del medesimo periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.
Sono state approvate anche le seguenti territorialità specifiche:
Tali territorialità hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.
Il Dm prevede che il programma informatico di ausilio, in fase dichiarativa, all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnali, oltre al grado di affidabilità fiscale, su una scala da 1 a 10, riconosciuto a ciascun contribuente, anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
Inoltre, il software dovrà consentire al contribuente di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti e, nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale, dovrà tenere conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente.
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