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Indeducibilità costi Black List: l’interpello preventivo

29 Aprile 2014silvanaNews
La deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nonché dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori, avviene se il soggetto residente riesce a dimostrare una delle c.d. “esimenti” previste dal co. 11, dell’art. 110 del Tuir.

In particolare, si dovrà dimostrare, alternativamente, che: 1) si tratta di imprese estere che svolgono un’attività commerciale effettiva o che 2) le operazioni corrispondono a un effettivo interesse economico.
In entrambi i casi, si dovrà fornire prova della concreta esecuzione dell’operazione.

Le procedure operative – Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 51/E/2010, le suddette condizioni possono essere dimostrate dal contribuente con le seguenti procedure:

  • in sede di controllo, entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione dell’apposito avviso ai sensi dell’articolo 110, comma 11 del D.P.R. 917/1986;
  • in via preventiva, per il tramite della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, mediante presentazione di apposita istanza di interpello ai sensi degli articoli 21 della L. 413/1991. Si tratta dei c.d. interpelli antielusivi, il cui utilizzo è ampiamente illustrato dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 32/E/2010.

È conveniente presentare interpello preventivo? – La convenienza di presentazione dell’interpello preventivo dipende certamente dai seguenti fattori:
– il carattere vincolante della risposta;
– la possibilità di poter comunque fornire in sede di controllo ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso al regime derogatorio.

In merito agli elementi di valutazione citati, l’Amministrazione Finanziaria (Cfr. C.M. 32/E/2010 e C.M. 7/E/2009) ha chiarito che la risposta dell’Agenzia non ha carattere vincolante, avendo natura di parere, né tantomeno preclude all’istante la possibilità di dimostrare anche successivamente la sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso al regime derogatorio.

In tutti questi casi, infatti, le determinazioni dell’Agenzia rappresentano comunque un atto di indirizzo, indicativo dell’orientamento assunto dall’amministrazione, sulla base della documentazione fornita e/o richiesta, in ordine alla valutazione della sussistenza delle condizioni che autorizzano la disapplicazione della norma puntuale ovvero della disciplina che ordinariamente troverebbe applicazione.

Dunque, la presentazione dell’interpello preventivo non vincola l’impresa a uniformarsi al parere dell’Agenzia, ma anzi permettere di ottenere informazioni circa il rispetto delle condizioni dettate dalla norma.

Pertanto, sarà conveniente la presentazione dell’interpello preventivo, quando sono ingenti i costi derivanti da operazioni con imprese e/o professionisti residenti ovvero localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (dunque elevate le possibili sanzioni) e sussistono dubbi sul possesso della documentazione probatoria atta a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni esimenti ex co. 11, art. 110, del Tuir.

Ovviamente, assumerà un ruolo rilevante la convenienza economica della presentazione dell’interpello, con rilevante peso delle “potenziali” sanzioni per “infedeltà” della dichiarazione (dando per scontato che si provveda alla separata indicazione dei costi), conseguente alla indeducibilità dei costi.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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