Decorrenza – La legge di stabilità prevede l’applicazione dei nuovi vincoli “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013”, per cui essi trovano applicazione, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dalle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al 2013 e quindi già in Unico 2014.
Unico 2014 – Analizzando gli aspetti operativi si fa presente che le dichiarazioni fiscali da presentare nel 2014 sono relative a: redditi; Iva; Irap; sostituti d’imposta, ovvero Mod. 770 ordinario e semplificato. Per quanto riguarda la dichiarazione unificata, essa può contenere esclusivamente i seguenti tipi di dichiarazione: redditi e IVA; ai quali si allegano eventualmente i modelli degli studi di settore o dei parametri.
Presentazione unificata – In caso di presentazione Unificata non è possibile porre il visto di conformità nella dichiarazione Iva e non porlo nei redditi. Se il modello risulta essere unificato quindi l’apposizione del visto di conformità va riferita a entrambi i documenti.
Circolare 16/E/2011 – Tale obbligo è stato confermato anche dalla circolare 19 aprile 2011 n. 16/E (paragrafo) 1.4 dove l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “la dichiarazione Iva presentata all’interno del modello Unico (senza visto di conformità) viene considerata ‘correttiva nei termini’ (e quindi sostitutiva) della dichiarazione Iva precedentemente presentata in forma autonoma (con visto di conformità). Per questo motivo, eventuali deleghe di pagamento contenenti compensazione di credito Iva per importi superiori a 15.000 euro, presentate successivamente all’invio del modello Unico, sono oggetto di scarto da parte della procedura automatizzata di controllo delle compensazioni Iva, che rileva l’assenza del visto di conformità sull’ultima dichiarazione Iva validamente presentata”. Alla luce della posizione presa dell’Agenzia delle Entrate in tale circolare si può sostenere che se viene barrata l’apposita casella riguardante il visto di conformità nel modello unificato si stanno certificando sia i redditi che l’Iva.
Compilazione di Unico – Tale fenomeno emerge anche analizzando gli aspetti strettamente operativi di compilazione di Unico, in quanto la scelta del modello da vistare non si può effettuare quando si inserisce la dichiarazione Iva nel modello Unico. In sede di invio del modello Unico, infatti, rimane il solo frontespizio riguardante la dichiarazione dei redditi, che come specificato nella circolare richiamata, vale però tanto per la stessa dichiarazione dei redditi che per l’Iva.
Visti separati – È quindi chiaro che se il contribuente volesse asseverare la dichiarazione dei redditi, in quanto dalla stessa residua un credito superiore a 15.000 € che quest’ultimo vuole utilizzare in compensazione orizzontale, ma non intendesse procedere ad asseverare la dichiarazione Iva l’unica strada percorribile è quella di inviare le due dichiarazioni separatamente. Al riguardo si ricorda che secondo quanto previsto dal D.L. n. 78/2009 e dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1 dichiarazione IVA può essere presentata in forma autonoma (per obbligo o per scelta) da tutti i contribuenti.
wordpress theme by initheme.com