Equitalia è stata condannata dai giudici tributari di primo e di secondo grado a rifondere le spese processuali sia al contribuente sia all’Agenzia delle Entrate, in relazione a un giudizio estintosi per cessazione della materia del contendere poiché concernente un’iscrizione ipotecaria per un debito fiscale oggetto di sgravio (nella specie l’ipoteca è stata iscritta il giorno successivo a quello dello sgravio).
Il concessionario della riscossione ha investito della questione la Suprema Corte, ma senza successo. La sentenza gravata è infatti uscita indenne dal vaglio di legittimità.
A parere degli Ermellini, la CTR della Sicilia non ha affatto trascurato la circostanza che Equitalia aveva ricevuto comunicazione dello sgravio con flusso telematico solo dopo l’iscrizione ipotecaria. La responsabilità della lite, ai fini della regolazione delle spese, è stata tuttavia affermata dal giudice dell’appello sul rilievo che “lo sgravio è atto telematico, per cui il concessionario, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto controllarne la tempestività mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile”.
Questa affermazione ha implicato, da un lato, un giudizio di fatto, secondo il quale l’agente della riscossione poteva conoscere lo sgravio “mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile” indipendentemente dalla comunicazione dello sgravio pervenutagli per flusso telematico, dall’altro, un esplicito giudizio di diritto, secondo il quale l’agente della riscossione era tenuto a verificare se vi fossero stati sgravi prima di procedere all’iscrizione ipotecaria. La S.C. osserva “che nessuno di tali due giudizi è stato attinto dalle censure mosse con i motivi svolti nel ricorso”, che pertanto si sono rivelati inammissibili.
In conclusione, il ricorso di Equitalia è stato rigettato, con conseguente condanna a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità (seimila euro).
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