Il 30 giugno 2015 è la prima data utile per regolarizzare eventuali omessi o parziali versamenti dei tributi locali 2015 (applicando una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo nel pagamento).
Le diverse possibilità sono le seguenti:
– ravvedimento sprint, possibile dal 17.06.2015 al 30.06.2015, consente di fruire di una sanzione ridotta dello 0,2 % al giorno, pari a 1/15 della sanzione base del 30%;
– ravvedimento breve, possibile dal 01.07.2015 al 16.07.2015, consente di fruire di una sanzione ridotta del 3%, pari a 1/10 della sanzione base del 30%;
– ravvedimento medio, possibile dal 17.07.2015 al 14.09.2015, consente di fruire di una sanzione ridotta del 3,3%, pari a 1/9 della sanzione base del 30%;
– ravvedimento lungo, possibile fino al 30.06.2016, consente di fruire di una sanzione ridotta del 3,75%, pari a 1/8 della sanzione base del 30%.Entro il 30 giugno 2015 possibile rimediare agli omessi/parziali versamenti IMU/TASI 2014 grazie al ravvedimento lungo – Inoltre, entro il 30 giugno 2015, può essere ancora sanato con il ravvedimento operoso l’omesso o insufficiente versamento dell’Imu o della Tasi per il 2014, in acconto o in saldo, scaduto lo scorso anno. Grazie al ravvedimento lungo, la sanzione ordinaria del 30% per omesso versamento, viene ridotta al 3,75%, se il versamento viene regolarizzato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (se prevista la dichiarazione periodica) o entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento lungo per l’Imu e la Tasi, infatti, scade con il «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione» e non «entro un anno dall’omissione» del pagamento.
Per l’Ifel le dichiarazioni Imu e Tasi non sarebbero periodiche, perché non vanno ripresentate se non cambiano gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta; quindi il ravvedimento lungo scadrebbe entro un anno dal mancato pagamento.
Tale tesi, però, è stata superata dall’Agenzia delle Entrate, che ha previsto che sia l’acconto che il saldo possano essere sanati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Interessi legali da sommare al tributo – Vanno sommati al tributo anche gli interessi legali maturati dalla scadenza originaria alla data di pagamento. Nel calcolo degli interessi, è necessario effettuare un conteggio separato dei giorni del 2014 (cui si applica il tasso legale dell’1%) da quelli del 2015 (cui si applica il tasso dello 0,5%).
Codice tributo o periodo di riferimento errati – Anche qualora, in un modello F24, già presentato, siano stati indicato un codice tributo o un periodo di riferimento errati, è possibile rimediare.
Si tratta di una violazione meramente formale non soggetta a sanzioni. È possibile, quindi, correggere l’errore presentando un’istanza di rettifica del modello redatta in carta libera, corredata della copia del modello F24 errato e contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell’errore.
Queste regole valgono anche se vengono effettuati errori nella compilazione dei righi del modello F24 per pagare i tributi locali, come l’Imu e la Tasi.
Possono essere corretti con l’istanza di rettifica:
• il codice tributo;
• il codice catastale del Comune ove è situato l’immobile;
• l’anno di riferimento;
• il numero degli immobili;
• o il riferimento al saldo o all’acconto.
In tutti questi casi, però, dato che l’Imu e la Tasi sono tributi comunali, la correzione dei codici tributo va richiesta al Comune interessato alla modifica.
Anche se è stata errata la ripartizione dell’Imu tra la quota di tributo spettante allo Stato e quella del Comune (fabbricati D), l’istanza va presentata solo al Comune e spetta all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni.
Se l’errore riguarda il codice catastale del Comune ove è situato l’immobile, per rimediare è necessario presentare la comunicazione a entrambi i Comuni interessati.
Considerando che la circolare n. 5/E/2002 prevedeva di informare l’Agenzia anche per le correzioni della sezione “Imu e altri tributi locali” degli F24, si consiglia di inviare l’istanza, spedita al Comune, anche all’Agenzia per conoscenza.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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