Tra le tante novità contenute nel testo definitivo della Legge di stabilità 2014, al comma 715 viene prevista la deducibilità dell’IMU:
– ai fini IRES per gli immobili strumentali delle imprese;
– e ai fini IRPEF per gli immobili strumentali dei professionisti
nella misura del:
– 20% a partire dal 2014;
– e del 30% (in via transitoria) per l’anno d’imposta 2013.
Confermata l’indeducibilità, invece, ai fini IRAP.
Con le risposte fornite dall’Agenzia in occasione di Telefisco 2014, sono stati dati importanti chiarimenti sotto due aspetti lacunosi:
– il concetto di fabbricato strumentale;
– la decorrenza temporale per la verifica della deducibilità.
Il concetto di fabbricato strumentale – L’Agenzia ha chiarito che deve essere fatto riferimento all’art.43 c.2, Tuir per individuare gli immobili strumentali che beneficiano della deducibilità: essi sono gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
Sono, quindi, da ritenersi esclusi gli immobili utilizzati promiscuamente come attività e abitazione o dal familiare del contribuente o anche per uso privato dal contribuente stesso.
Il criterio applicabile per la verifica della deducibilità –Per le imprese va applicato il criterio di cassa (art.99, c.1, 2° periodo del Tuir). Cioè l’operatore dovrà imputare per competenzacontabilmente l’importo dell’imposta da versare e fiscalmente deve considerare deducibile l’importo del 30% (per il 2013) dell’IMU realmente pagata.
Se essa non viene versata, non è deducibile. L’Agenzia ha chiarito che l’IMU di competenza 2012, versata tardivamente nel 2013 è da considerarsi indeducibile.
D’altro canto, l’IMU di competenza 2013 non versata nei termini ordinari (nel 2013) è anch’essa indeducibile.
Eventuali ritardi nei pagamenti, dunque, obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili.
Ovvio che l’IMU 2013, se versata tardivamente nel 2014, è deducibile al 30% operando una variazione in diminuzione in Unico.
Per i soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo non esiste una norma speciale per le imposte, dunque ci si rifà all’art. 54 comma 1 del Tuir che stabilisce la deducibilità fiscale per le spese sostenute dal lavoratore autonomo. L’IMU è deducibile nell’anno del pagamento, ma dal 01.01.2013.
L’IMU del 2012, pagata tardivamente nel 2013, ha chiarito l’Agenzia, non è da considerarsi deducibile ai fini Irpef, in quanto si avrebbe una disparità di trattamento tra soggetti lavoratori autonomi e imprese.
E la TASI? La norma non cita la TASI, che dovrebbe tuttavia ritenersi deducibile al 100% non essendo contemplata alcuna indeducibilità dal legislatore.
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