Ai sensi dell’articolo 1552 del codice civile, la permuta è il contratto “che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”.
L’analisi della suddetta fattispecie, rende necessario distinguere gli atti soggetti ad IVA e gli atti non soggetti ad IVA.
Per i primi, trova applicazione l’art. 11, co. 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede che i beni in permuta vanno considerati come due distinte operazioni, indipendenti l’una dall’altra, da assoggettare entrambe a IVA, determinata sul valore normale dei beni oggetto dei trasferimenti, applicando l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200, due imposte ipotecarie nella misura fissa di 200 euro ciascuna, due imposte catastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna, sempre che non si tratti di permute aventi a oggetto beni immobili strumentali caso in cui si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale rispettivamente del 3% e dell’1% per ciascun bene immobile.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale (atti non soggetti ad IVA), l’articolo 43, comma 1, lettera b), del D.P.R. 131/1986 (Testo unico imposta di registro), dispone che la base imponibile per le permute è costituita “dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta”.
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nel documento di prassi in esame, “al fine di stabilire l’imposta di registro dovuta per l’atto di permuta, occorre, dunque, calcolare l’imposta di registro relativa a ciascun trasferimento in modo da individuare quella più elevata, a prescindere dal fatto che il maggiore importo derivi dall’applicazione di una aliquota più elevata o da un maggior valore del bene”.
Un caso particolare, è quello della permuta immobiliare con permuta di beni immobili, di cui un trasferimento è soggetto a IVA e l’altro è soggetto ad imposta di registro.
Nel caso proposto, l’articolo 43, comma 1, lett. b), del TUR rinvia, per la determinazione della base imponibile, alla previsione dettata dall’articolo 40, comma 2, del TUR, il quale prevede che per le operazioni permutative l’imposta di registro si applica sulla cessione o prestazione non soggetta a IVA.
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