Con la Risoluzione 65/E del 16.07.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che data la parificazione degli effetti dell’accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, disposta dall’articolo 19 della Legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
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