A partire da UNICO 2014, periodo d’imposta 2013, la compilazione del quadro RW deve avvenire sia per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, D.L. 167/1990) che per il calcolo dell’IVIE (obbligo precedentemente assolto nel quadro RM).
L’assolvimento di due obblighi in un unico quadro comporta rilevanti novità e spesso non poche difficoltà applicative. È il caso, ad esempio, del nudo proprietario tenuto alla compilazione del quadro RW ma non soggetto all’IVIE.
Da evidenziare innanzitutto i diversi criteri da utilizzare per l’indicazione del valore dell’immobile estero.
Mentre fino all’anno scorso per la compilazione del quadro RW relativamente agli immobili esteri era sufficiente indicare il costo sostenuto o il valore di successione/donazione, a partire da quest’anno si deve indicare nella casella relativa al valore la base imponibile Ivie, anche nei casi in cui l’Ivie non è dovuta.
I criteri per l’individuazione del valore – L’individuazione del valore da utilizzare sia per il calcolo dell’Ivie che per la compilazione del quadro RW, rende necessario distinguere gli immobili UE o SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni dagli immobili detenuti in Paesi extra UE.
Per gli immobili UE o SEE occorre fare riferimento ai criteri indicati nella C.M. 28/E/2012, ovvero in ordine gerarchico:
• valore catastale utilizzato ai fini dell’imposta patrimoniale estera;
• valore catastale determinato come Reddito medio ordinario per coefficienti locali; in mancanza dei coefficienti locali si possono utilizzare i coefficienti IMU;
• costo storico;
• valore di mercato.
Per gli immobili extra – UE il riferimento rimane il costo d’acquisto.
Le indicazioni nel quadro RW – Il criterio utilizzato per la determinazione del valore e il relativo valore numerario vanno indicati rispettivamente in colonna 5 e in colonna 6.
Inoltre, si dovrà indicare in colonna 7 il valore all’inizio del periodo d’imposta, in colonna 8, il valore al termine del periodo d’imposta.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Il valore indicato in colonna 8 è quello che verrà utilizzato per il calcolo dell’IVIE.
L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili (misura dello 0,4% per gli immobili esteri abitazione principale). L’imposta non è dovuta se l’importo non supera euro 200,00.
Il credito d’imposta – Per evitare situazioni di doppia imposizione, il legislatore (art. 19, co. 16, D.L. 201/2011) ha previsto che dall’imposta (IVIE) si “deduce fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile”.
Nella concessione del credito d’imposta, il Legislatore distingue a seconda che l’immobile sia situato in Paesi UE o SEE o in Paesi extra UE.
Solo per gli immobili detenuti in Paesi UE o SEE qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.
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