Se n’era parlato per moltissimo tempo, ma, finalmente, l’autoriciclaggio ha incassato il sì definitivo del Senato.
Con 119 voti favorevoli, 61 contrari e 12 astenuti, l’Aula ha infatti dato il via libera definitivo al disegno di legge 1642 sul rientro di capitali detenuti all’estero e l’autoriciclaggio.
Considerata l’urgenza del provvedimento, in sede referente sono stati respinti tutti gli emendamenti. Le novità. L’articolo 1 della legge introduce norme volte a definire la nuova procedura di collaborazione volontaria. Si tratta di una procedura che non va confusa con il condono e che è destinata a chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all’estero o di attività finanziarie estere.
La nuova procedura potrà essere attivata fino al 30 settembre 2015.
In tema di redditi esteri, merita di essere rilevato come importanti novità siano previste anche per la dichiarazione dei redditi, e, in special modo, per la compilazione del quadro RW.
Viene infatti innalzato il limite al di sotto del quale non vi è l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, portandolo a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000.
L’articolo 3, invece, si occupa finalmente del nuovo reato di autoriciclaggio.
Questa nuova fattispecie di reato doveva essere introdotta da tempo nel nostro Ordinamento penale per consentire di superare le ormai note asimmetrie sanzionatorie previste tra la disciplina amministrativa e quella penale.
La pena prevista è quella della reclusione da due a otto anni per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
E’ tuttavia prevista una causa speciale di non punibilità per chi limita al mero godimento personale la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio, mentre è prevista un’aggravante se il delitto è commesso nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria.
Si prevede infine la riduzione della pena alla metà per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato. Autoriciclaggio come spinta all’emersione dei capitali esteri. Il nuovo reato è stato introdotto nel nostro Ordinamento unitamente alla disciplina in tema di voluntary disclosure proprio per spingere i contribuenti all’emersione volontaria dei capitali detenuti all’estero.
Molto presto, infatti, già dal 2018, entreranno a regime le nuove procedure per lo scambio automatico delle informazioni fiscali tra i vari Paesi. Questo rappresenterà un gravissimo rischio per tutti gli evasori internazionali.
Grazie alla nuova procedura di voluntary disclosure, però, è esclusa la punibilità, tra l’altro, delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, ovvero dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio.