Le problematiche del cambio di regime: quali accorgimenti per risolverle – La Legge di Bilancio 2017, in materia di regime di cassa, introduce una disposizione che è finalizzata ad evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.
È previsto che “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.
In sostanza nelle ipotesi che un componente reddituale abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.
Di conseguenza, in sede di prima applicazione del nuovo regime, i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017, che correttamente hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, non costituiranno ricavi imponibili nel 2017.
Allo stesso modo l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 e, quindi, non potrà essere dedotto nel 2017.
Componenti reddittuali che non hanno concordo alla determinazione del reddito – Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, è da ritenere che i componenti reddituali, per i quali sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.
Al fine di individuare la corretta imputazione temporale di tali componenti reddituali è necessario far riferimento alle regole vigenti nel regime di “provenienza”.
Di conseguenza, in sede di prima applicazione del nuovo regime, i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con compenso già incassato nel 2016, che correttamente, non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, costituiranno ricavi imponibili nel 2017.
Come individuare il momento “impositivo” – Al fine di individuare la corretta imputazione temporale di tali componenti è necessario far riferimento alla consegna dei beni o all’ultimazione del servizio.
Per quanto riguarda l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel 2016, non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 e, quindi, potrà essere dedotto nel 2017, all’atto della avvenuta consegna.
Il caso del contratto di affitto dell’immobile strumentale – La citata risoluzione n.11/E/2017 delle Entrate ha affrontato il caso di contratto di affitto di un immobile strumentale, con pagamento anticipato del canone annuo, ad esempio, nel mese di ottobre 2016, che ha comportato la deduzione di costi di affitto per un importo pari a un terzo del canone pagato; nel caso in esame, di conseguenza, la quota restante (pari a due terzi del canone di affitto pagato) sarà deducibile nel periodo di imposta 2017, benché in tale periodo non si verifichi la manifestazione finanziaria.
Nell’ipotesi in cui siano stati corrisposti acconti, l’Agenzia delle Entrate si è espressa nel senso che tali acconti debbano concorrere a formare il reddito nel periodo di imposta in cui si realizzano i presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza.
Se per esempio, un’impresa in contabilità semplificata abbia sottoscritto un contratto per una prestazione di servizi la cui ultimazione è prevista per il 2018 e pagato un acconto pari al 10 per cento del corrispettivo pattuito nel 2016, si rileva che, nel periodo di imposta 2016, l’acconto pagato è stato fiscalmente irrilevante. Pertanto, secondo l’orientamento dei tecnici delle Entrate è da ritenere che l’impresa potrà dedurre l’intero corrispettivo della prestazione ricevuta all’atto dell’ultimazione della stessa (nell’esempio nel 2018).
Quali accorgimenti – L’Agenzia delle Entrate nella circolare n.11/E/2017 consiglia ai soggetti interessati, in sede di passaggio dal regime di competenza al regime di cassa, di mantenere evidenza extra-contabile delle componenti reddituali che, per effetto del mutato criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta in regime di cassa , in quanto hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” (di competenza), e viceversa.
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